Informazione antimafia: la sopravvenuta liberatoria determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 347 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione dell’informazione liberatoria ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, successiva all’ammissione della società alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso la precedente informazione interdittiva. La conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non richiede l’esame del merito della vicenda, essendo venuta meno la lesione attuale derivante dal provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, unitamente ad altre società riconducibili al medesimo contesto familiare, era stata destinataria di un’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava su una pluralità di elementi indizianti che avevano determinato una temporanea incapacità ex lege della società a contrattare con la pubblica amministrazione.
La società aveva impugnato il provvedimento senza proporre domanda cautelare. Nelle more del giudizio, era stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa del controllo giudiziario ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Successivamente, la società aveva conseguito l’informazione liberatoria, non sussistendo più all’attualità le cause ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse presentata dalla società ricorrente nell’imminenza dell’udienza. La liberatoria conseguita dopo l’accesso al controllo giudiziario ha fatto venire meno la lesione concretamente derivante dall’informazione interdittiva impugnata, privando il ricorso della sua utilità finale.
Il Collegio ha richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’improcedibilità del ricorso proprio nelle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. La norma, letta unitamente all’art. 85, comma 9, cod. proc. amm., ha consentito al giudice di definire il giudizio senza esaminare il merito delle censure proposte avverso l’interdittiva.
La decisione si inserisce nel solco dell’orientamento secondo cui l’informazione antimafia interdittiva produce effetti temporanei e la successiva liberatoria, ove accerti l’insussistenza attuale dei presupposti di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, determina il venir meno dell’interesse a contestare il provvedimento originario. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dal percorso di recupero della capacità di agire attraverso la misura collaborativa, ha indotto il Collegio a compensare le spese del giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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