Ottemperanza al giudicato civile e nomina del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 276 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario richiede che il titolo sia stato notificato all’Amministrazione soccombente e che sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’azione di ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La verifica di conformità all’originale ex art. 475 c.p.c. non richiede più la spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a corrisponderle una somma a titolo di retribuzione professionale docenti. Il titolo — pubblicato e notificato, e divenuto definitivo — non risulta eseguito dall’Amministrazione.
La parte ha quindi chiesto al TAR l’ordine di pagamento delle somme liquidate in capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato la necessità della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
Non è contestato che l’Amministrazione abbia omesso di dare esecuzione al giudicato. Il TAR ordina pertanto al Ministero di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale competente, con facoltà di delega. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Collegio rileva infine che l’inerzia dell’Amministrazione non è isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti. Dispone quindi la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari e ridotte in ragione della semplicità e serialità dell’attività difensiva.
Nota della Redazione
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