Revoca del contributo provinciale e onere di comunicazione del termine decadenziale (Cons. Stato n. 10125 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del contributo provinciale per tardiva presentazione della documentazione di spesa presuppone che il termine decadenziale sia stato reso conoscibile al beneficiario. Ove il provvedimento di concessione, comprensivo dell’impegno di spesa, non sia mai stato notificato, e la comunicazione trasmessa rinvii genericamente al deposito della documentazione “a tempo debito” senza indicare alcun termine, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 9/2010 non è imputabile al beneficiario. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca fondato sulla sola decadenza. L’accoglimento del motivo che travolge la revoca determina l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei motivi ulteriori e della domanda risarcitoria proposta in via subordinata.
Il Fatto
I ricorrenti ottenevano dalla Provincia autonoma di Bolzano un contributo in conto capitale per la realizzazione di un impianto idroelettrico a servizio di una malga non allacciata alla rete. Il contributo, pari all’80% di una spesa ammessa, era concesso con decreto assessorile del 2013, che disponeva contestualmente l’impegno di spesa sul bilancio provinciale. La concessione era comunicata ai beneficiari con una nota che richiamava l’onere di presentare la documentazione per il collaudo e la liquidazione “a tempo debito”, senza alcuna indicazione del termine.
La documentazione di spesa era presentata solo nell’ottobre 2020. La Provincia revocava quindi il contributo, rilevando l’intervenuta decadenza per superamento del termine triennale previsto dall’art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 9/2010. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso e declinava la giurisdizione sulla domanda risarcitoria. I beneficiari proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto il quadro normativo, distinguendo il procedimento di concessione idroelettrica da quello di erogazione del contributo. Quest’ultimo è disciplinato dall’art. 2, comma 5, della legge provinciale n. 9/2010, che fissa in tre anni il termine per il deposito della documentazione di spesa, integrato dall’art. 9, comma 2, della legge provinciale n. 1/2002, che prevede la revoca in caso di rendicontazione tardiva per causa riconducibile al beneficiario.
Il Collegio esamina quindi il primo motivo di appello e lo ritiene fondato. Il provvedimento di concessione del contributo, comprensivo dell’impegno di spesa, non risulta mai stato notificato ai beneficiari, i quali non avevano contezza dell’avvenuto impegno delle somme. La comunicazione trasmessa dalla Provincia si limita a richiamare l’obbligo di depositare la documentazione prescritta “a tempo debito”, senza alcuna indicazione temporale, in contrasto con quanto previsto dal legislatore provinciale.
Da qui la conclusione: non può imputarsi ai beneficiari il mancato rispetto del termine di cui all’art. 2 della legge provinciale n. 9/2010. La decadenza presuppone, in altri termini, la conoscibilità del termine, che nella specie è mancata per difetto di notificazione del provvedimento e per genericità della comunicazione.
L’accoglimento del primo motivo travolge il provvedimento di revoca e fa venir meno l’interesse alla decisione degli ulteriori motivi, incluso quello relativo alla declinatoria di giurisdizione, posto che la domanda risarcitoria era stata proposta in via subordinata. L’appello è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione quanto al ricorso di primo grado, con annullamento del decreto di revoca, e dichiarato in parte improcedibile. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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