Spese nel giudizio di ottemperanza dovute solo con i provvedimenti decisori (Cons. Stato n. 10121 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: occorre distinguere i provvedimenti decisori da quelli ordinatori o istruttori, che non sono immediatamente lesivi né impugnabili. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. ammette l’appello avverso i soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza. L’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato, e va qualificato come tale a prescindere dal nomen iuris usato dalla parte. Solo i provvedimenti decisori devono recare la pronuncia sulle spese, come si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001. Il TAR Lazio, dopo aver ordinato l’esecuzione, su istanza della parte che lamentava la perdurante inesecuzione ha reiterato l’ordine al commissario ad acta, escludendo però la liquidazione delle spese per il carattere meramente ordinatorio del provvedimento.
Avverso tale ordinanza collegiale il ricorrente propone appello, affidato a un unico motivo, dolendosi del mancato regolamento delle spese. Si costituisce il Ministero della giustizia. La causa passa in decisione all’udienza in camera di consiglio, nel corso della quale viene verbalizzato l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. sulla sussistenza di una questione di rito rilevabile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione della sospensione ex lege. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in legge n. 148/2025, sospende i giudizi di ottemperanza in corso. La Sezione chiarisce però che la ratio della norma è concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti. Se il giudizio è destinato, secondo una valutazione prospettica, a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la sua ragion d’essere. Nel caso concreto l’appello è inammissibile e infondato, sicché il giudizio può essere definito per la ragione più liquida.
Nel merito dell’ammissibilità, il Consiglio di Stato richiama la distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori, ricavabile dall’art. 114, comma 8, cod. proc. amm.. Nel giudizio di ottemperanza possono essere adottati molteplici provvedimenti volti a definire le modalità dell’esecuzione e a risolvere le difficoltà che insorgono: si tratta di atti ordinatori o istruttori, non lesivi e non impugnabili. L’ordinanza impugnata, che ha sostituito il commissario inerte, rientra in questa categoria e non è appellabile.
Irrilevante è la qualificazione data dalla parte alla propria istanza come “reclamo“. Il Collegio precisa che il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che legittima invece l’incidente di esecuzione. Decisivo è il contenuto dell’istanza, non il nome attribuito dalla parte.
Quanto alle spese, la Corte rileva che l’ordinanza, priva di natura decisoria, non doveva pronunciarsi sul punto. La regola generale si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., che impone la pronuncia sulle spese quando il giudice “emette una decisione”, e dal rinvio all’art. 91 cod. proc. civ., riferito alla sentenza che chiude il processo. Solo in materia cautelare il codice ammette espressamente il regolamento delle spese con provvedimenti non definitivi (art. 57 cod. proc. amm.). Il Collegio richiama le ordinanze Cons. St., Sez. II, n. 7591 del 2025 e Cons. St., Sez. IV, n. 7260 del 2025, che non statuiscono sulle spese rimandandole al definitivo.
Il giudizio di ottemperanza è una vicenda dinamica, che si conclude solo con l’avvenuta esecuzione. Solo allora è possibile un regolamento delle spese che tenga conto di tutte le attività processuali e di quanto già liquidato con la prima sentenza di ottemperanza e con i successivi incidenti. L’appello è dichiarato inammissibile e comunque respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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