No affidamento sulla stabilità dell’abuso edilizio in area vincolata (Cons. Stato n. 10126 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato: è sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere e l’indicazione delle ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Il decorso del tempo dall’esecuzione dell’abuso non genera alcun affidamento legittimo nel privato, poiché la tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che consolidino rapporti giuridici certi. La natura precaria o modesta dei manufatti va accertata con il criterio funzionale, e non con quello strutturale, con la conseguenza che l’installazione stabile di strutture, ancorché mobili, integra una trasformazione permanente del territorio soggetta a permesso di costruire. In materia di abusi edilizi, l’area di sedime oggetto di eventuale acquisizione può essere individuata anche con separato e successivo atto, senza che la sua omissione nell’ordine demolitorio ne determini l’illegittimità.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile nel Comune di Asti impugnava l’ordinanza con cui il dirigente del settore urbanistica aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. L’area risultava vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, classificata dal piano regolatore come ad alta pericolosità geomorfologica e interessata da fasce di rispetto stradale e del torrente.

Il TAR Piemonte, Sezione II, respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alle spese. Proponeva quindi appello, articolando quattro motivi: eccesso di potere per difetto di motivazione in ragione del tempo trascorso; natura precaria delle opere e non necessità del permesso di costruire; mancata indicazione dell’area da acquisire; illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo richiama il consolidato orientamento secondo cui l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive e le ragioni dell’abusività. Il decorso del tempo non determina alcun affidamento, poiché questo riguarda provvedimenti che generano aspettative stabili, evenienza esclusa quando le opere siano prive dei titoli prescritti. In area paesaggisticamente vincolata la sola circostanza fattuale legittima l’ordine, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001.

Quanto alla natura delle opere, la Corte richiama il criterio funzionale elaborato dalla giurisprudenza: è precario ciò che soddisfa un’esigenza temporanea, non ciò che è semplicemente non infisso al suolo. L’installazione stabile di manufatti, anche prefabbricati o mobili, determina una trasformazione permanente del territorio e richiede il permesso di costruire. La previsione dell’art. 181, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004 è poi dichiarata inconferente, afferendo ai soli effetti penali.

Sul terzo motivo il Collegio ribadisce che l’effetto acquisitivo deriva direttamente dalla legge e che l’indicazione dell’area di sedime non è requisito essenziale dell’ordine demolitorio, ben potendo intervenire con separato provvedimento. Il provvedimento di ingiunzione resta distinto dal successivo atto di acquisizione.

Infine, sul quarto motivo, la Corte conferma che l’inottemperanza comporta, oltre all’acquisizione gratuita, l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, e ritiene la questione di costituzionalità manifestamente infondata. Le opere vengono qualificate di piena rilevanza planovolumetrica e, come tali, suscettibili di sanzione demolitoria. Le spese del grado sono poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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