Notifica per pubblici proclami e improcedibilità per inerzia della p.a. (Cons. Stato n. 10127 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova dell’esecuzione della notifica per pubblici proclami non può fondare l’improcedibilità del ricorso quando le modalità pubblicitarie prescritte dal giudice pongono specifici obblighi a carico dell’amministrazione resistente. La soluzione che addossi al ricorrente l’onere di dimostrare l’adempimento di attività rimesse alla controparte pubblica non supera il vaglio di compatibilità con l’art. 111 cost., perché attribuisce all’amministrazione il potere di determinare l’esito del giudizio mediante la propria inerzia. Il giudice che abbia disposto l’integrazione del contraddittorio con modalità composite deve pertanto verificare l’effettiva ripartizione degli oneri e non può sanzionare la parte privata per il mancato compimento di quelli altrui.
Il Fatto
L’odierno appellante aveva chiesto al TAR per la Campania l’annullamento dei provvedimenti regionali che, pur avendolo incluso nella graduatoria provinciale, lo avevano collocato in posizione n. 368 tra le domande ammissibili, con punteggio 70 e con decurtazione della voce di spesa relativa all’impianto fotovoltaico. Impugnava anche il verbale della Commissione di riesame delle misure strutturali private.
Il primo giudice, con l’ordinanza n. 585 del 2021, aveva autorizzato la notifica per pubblici proclami articolando gli adempimenti tra parte ricorrente e amministrazione regionale. Con la sentenza n. 1829/2022 il TAR ha poi dichiarato improcedibile il ricorso, sul presupposto che il ricorrente non avesse dimostrato l’integrale esecuzione del procedimento notificatorio così disposto. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura di violazione dell’art. 73 c.p.a. e di lesione del diritto di difesa. Dal verbale d’udienza risulta che la questione rilevabile d’ufficio era stata prospettata in udienza; secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. St., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319), quando la questione emerge già in udienza e il difensore manda la causa in decisione sugli scritti, non occorre l’ordinanza del comma 3, perché la parte rinuncia implicitamente a prenderne posizione.
Quanto alla doglianza sull’erronea disposizione dell’integrazione del contraddittorio, il Consiglio la ritiene infondata. L’elevato numero dei soggetti coinvolti e i possibili risvolti dell’accoglimento dell’azione rendevano plausibile un contraddittorio esteso a una platea più ampia di quella inizialmente individuata: il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento di diversi punteggi e l’eventuale accoglimento avrebbe comportato lo spostamento di più posizioni in graduatoria.
È invece fondato il motivo relativo all’asserito inadempimento degli oneri impostigli. Il TAR aveva dettato modalità analitiche: pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione sul sito istituzionale regionale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati, permanenza degli atti fino alla sentenza definitiva, rilascio di un attestato di avvenuta pubblicazione e inserimento del collegamento denominato “Atti di notifica” nella home page.
Tali previsioni configurano obblighi precisi in capo all’amministrazione appellata, che — nonostante la sollecitazione istruttoria disposta da questo Consiglio con l’ordinanza n. 5457/2022 — non risulta avervi adempiuto. Il Collegio esclude perciò che sia conforme a un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell’art. 111 cost., far dipendere l’improcedibilità dalla mancata prova di modalità notificatorie che dipendono dall’amministrazione stessa, parte avversa nel giudizio. Diversamente opinando, la non collaborazione dell’amministrazione si tradurrebbe in un potere di determinare l’esito del ricorso.
L’appello è pertanto accolto in parte, assorbiti gli altri motivi. Constatata la violazione del diritto al contraddittorio, non ritualmente integrato in primo grado, il Consiglio annulla la sentenza impugnata con rinvio al TAR per la Campania per la restituzione degli atti. Le spese del doppio grado sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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