Offerta al rialzo e base d’asta nell’accordo quadro: esclusione legittima (TAR Lazio n. 1012 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’accordo quadro la base d’asta è costituita dal valore stimato per la durata ordinaria del contratto e non dall’importo comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio o della proroga tecnica, che integrano autonomi e distinti contratti pubblici. L’indicazione nel modello di offerta dell’importo contrattuale risultante dall’applicazione del ribasso non è illegittima: è un portato matematico del ribasso ed è funzionale a far emergere incongruenze. È pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, l’offerta che supera l’importo posto a base di gara. Il provvedimento di esclusione fondato su più ragioni indipendenti è legittimo anche se una sola di esse è conforme alla legge. La reiezione del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale per carenza di interesse.

Il Fatto

La Provincia di Frosinone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, in via non esclusiva, di sei accordi quadro quadriennali relativi a lavori e servizi sulla rete viaria provinciale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto n. 3 l’importo massimo spendibile era fissato in complessivi euro 13.975.000,00, comprensivo del controvalore stimato per l’eventuale ripetizione del servizio o proroga nel biennio successivo.

La società ricorrente si era collocata al primo posto, dichiarando un ribasso dell’11,13% e un importo contrattuale di euro 12.419.582,50. Dopo una prima esclusione annullata in sede giurisdizionale, la stazione appaltante l’ha nuovamente esclusa, ravvisando un’offerta al rialzo rispetto alla base d’asta e affetta da indeterminatezza. La controinteressata, seconda classificata, ha proposto ricorso incidentale avverso i punteggi attribuiti all’offerta della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento di esclusione: esso si fonda su ragioni indipendenti, ciascuna idonea a sorreggerlo, e resta legittimo anche quando una sola risulti conforme alla legge. La ricorrente ha contestato entrambi i profili, sicché il giudice li esamina nel merito.

Il punto dirimente è l’individuazione della base d’asta. Il punto 4.2.1 del bando-disciplinare indica in euro 8.600.000,00 il valore dell’accordo quadro nel quadriennio, mentre l’ulteriore somma di euro 5.375.000,00 riflette l’eventuale ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 o la proroga tecnica ex art. 106, comma 11. Richiamando Cons. Stato n. 2882 del 2009 e Cons. Stato n. 6354 del 2020, il Tribunale sottolinea l’autonomia giuridica di tali istituti: la ripetizione postula una nuova aggiudicazione, la proroga un affidamento diretto autoritativamente motivato. Ne segue che la base d’asta coincide con il valore del quadriennio, senza che il chiarimento n. 21 abbia introdotto alcunché di nuovo, essendo mera ripresa della lex specialis.

Quanto al modello G1, la richiesta di indicare l’importo contrattuale derivante dal ribasso non è illegittima: il modello è parte integrante del bando e il dato economico ha rilevanza pari al ribasso percentuale, del quale è portato matematico. L’adempimento, semplice e verificabile, consente all’amministrazione di percepire la somma contabilmente rilevante e di far emergere incongruenze. È quanto accaduto: la distonia tra ribasso e importo dichiarato ha disvelato l’offerta al rialzo, sanzionata dall’art. 59, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 e dal punto 6.5.2 del bando. La regola risponde a esigenze di trasparenza e par condicio (Cons. Stato n. 9078 del 2023; TAR Lazio n. 600 del 2024).

Il Tribunale esclude inoltre che si versi in ipotesi di errore materiale rettificabile: la difesa della ricorrente nega radicalmente l’esistenza di una base d’asta e individua l’importo di riferimento in euro 13.975.000,00, con ciò confermando l’errore sul valore da ribassare. Anche il profilo dell’indeterminatezza è respinto: applicando i criteri della stessa ricorrente ai due scaglioni, si ottiene euro 11.325.823,75, cifra diversa da quella offerta, con la conseguenza che l’offerta non è ricostruibile senza dichiarazioni integrative vietate. Il ricorso principale è rigettato; quello incidentale è improcedibile per carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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