Obbligo di motivazione e contraddittorietà nel diniego di permesso di costruire (TAR Lazio n. 572 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il permesso di costruire è viziato per difetto di motivazione quando non rende percepibili le ragioni del mancato recepimento delle osservazioni presentate dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. L’Amministrazione non può limitarsi a una formula di stile che dichiari le osservazioni non idonee a superare la preclusione normativa, dovendo invece confrontarsi con il nucleo argomentativo del privato. Integra inoltre eccesso di potere per contraddittorietà il diniego che assume a motivo del rigetto un frazionamento catastale che la stessa Amministrazione aveva in precedenza imposto al privato quale presupposto per il rilascio del titolo edilizio. L’inadempimento degli ordini istruttori del giudice può essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116 cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha negato il permesso di costruire per un villino bifamiliare e un villino unifamiliare su un lotto di terreno. A fondamento del diniego l’ente ha posto il frazionamento catastale eseguito dal privato nel 2011, ritenuto in contrasto con una delibera consiliare che vieta il frazionamento volto a realizzare più di tre unità immobiliari.
Il ricorrente ha dedotto che quel frazionamento era stato imposto dallo stesso Comune in occasione di una precedente richiesta di titolo edilizio, e che una delle particelle era stata ceduta gratuitamente all’ente per verde e parcheggio pubblico. L’ente, pur intimato, non si è costituito e non ha adempiuto agli ordini istruttori del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, trattando congiuntamente i motivi per la loro struttura integrata. Il primo e il secondo mezzo colgono nel segno: l’atto impugnato non ha esaminato il punto nodale, costituito dalla non ostatività del frazionamento eseguito per ottemperare a prescrizioni della stessa Amministrazione.
Sull’art. 10-bis della l. n. 241/1990 il Tribunale osserva che la norma non esige una puntuale confutazione analitica di ogni argomentazione, ma richiede che dalla motivazione emerga che l’Amministrazione abbia tenuto conto delle controdeduzioni. Devono risultare percepibili almeno le ragioni di fondo del mancato recepimento dei contributi procedimentali. Il deficit motivazionale è confermato dal tenore dell’atto, che si limita a dichiarare le osservazioni non idonee a superare la preclusione.
Il Collegio rileva poi il vizio istruttorio: l’atto non considera la reale portata del frazionamento, la sua finalità e i suoi effetti. La motivazione deve esternare il percorso logico-giuridico seguito, così da consentire al destinatario di comprenderne le ragioni e accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità agli artt. 24 e 113 Cost.
Sussiste inoltre contraddittorietà tra il diniego e i provvedimenti di opposto tenore adottati dal medesimo Comune, mai oggetto di autotutela: la determinazione positiva assunta sulla precedente istanza era stata subordinata proprio a quel frazionamento catastale, eseguito per la cessione gratuita all’ente della particella destinata a parcheggio e verde pubblico.
Infine, l’atto è erroneo nel merito, poiché la delibera consiliare consente il frazionamento purché le unità immobiliari non superino le tre, mentre il progetto ne prevede esattamente tre. L’inadempimento degli ordini istruttori viene valutato dal Collegio ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e dell’art. 116 cod. proc. civ. Il ricorso è accolto e la determinazione annullata, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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