Errore materiale nella domanda di concorso: nessuna rettifica dopo l’inizio delle valutazioni (TAR Puglia n. 457 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici e nelle procedure assimilabili vige il principio della autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda di partecipazione o nella presentazione della documentazione, al fine di garantire la par condicio di tutti i concorrenti. La correzione di errori materiali, o il ricorso al soccorso istruttorio, è consentita solo prima dell’inizio delle operazioni di esame o di valutazione e non successivamente, quando la selezione è ormai iniziata o conclusa. L’attribuzione dei punteggi deve avvenire esclusivamente sulla base dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda, che non possono essere integrati o modificati dopo il termine di scadenza. Costituisce violazione della par condicio consentire a un candidato di dichiarare un titolo non indicato in domanda, ovvero acquisire d’ufficio documenti utili per il candidato che non li ha correttamente indicati.
Il Fatto
Il ricorrente contestava il punteggio attribuitogli all’esito di una procedura per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e autovettura, indetta dal Comune di Polignano a Mare. Il candidato, collocatosi in posizione non utile in graduatoria, aveva chiesto la rettifica della propria domanda di partecipazione, deducendo un errore materiale nella indicazione della data di inizio dell’attività di collaboratore di impresa NCC, indicata come 19.11.2015 anziché 25.1.2011, come risultante dalla visura camerale allegata solo successivamente. L’istanza di autotutela era stata dichiarata irricevibile dalla Commissione, sul rilievo che i requisiti oggetto di valutazione sono quelli dichiarati in domanda e non possono essere modificati dopo la presentazione. Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava le autorizzazioni rilasciate ai controinteressati vincitori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, richiamando il principio generale della autoresponsabilità del concorrente, che sopporta le conseguenze degli errori commessi nella compilazione della domanda. Tale regola è posta a garanzia della par condicio tra tutti i partecipanti alla selezione. La rettifica di errori materiali, o il soccorso istruttorio, è consentita solo laddove l’errore sia agevolmente desumibile dalla documentazione versata in atti, e comunque prima dell’inizio delle operazioni di valutazione. Nel caso di specie, la richiesta di correzione è intervenuta dopo lo svolgimento della prova orale, quando il candidato aveva avuto contezza di non potersi collocare in posizione utile.
La Corte ha inoltre rilevato un profilo dirimente di natura sostanziale. Il bando prevedeva l’attribuzione di punteggi solo per i periodi di servizio prestato in qualità di coadiutore, sostituto o dipendente di impresa di trasporto con conducente, da documentare mediante copia autentica del Mod. 101 fiscale o del Mod. DM 10 INPS. Tali modelli afferiscono esclusivamente alla instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente. Il ricorrente non aveva indicato nulla alla voce “dipendente di impresa NCC”, avendo dichiarato soltanto l’attività di collaboratore d’impresa, e non aveva allegato la documentazione richiesta dal bando.
Anche a voler considerare il certificato camerale prodotto, la visura CCIAA attestava la costituzione della società alla data del 25.1.2011 e l’iscrizione del ricorrente come legale rappresentante solo dal 10.9.2014, senza dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa dipendente. La Corte ha concluso che i punteggi attribuiti erano quelli corretti, non potendo riconoscersi il punteggio aggiuntivo per un’attività mai dichiarata e non documentata nelle forme prescritte. La domanda di rettifica era, pertanto, tardiva e inammissibile, oltre che infondata nel merito.
Nota della Redazione
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