Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 251 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore dimostri la notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. La penalità di mora nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere negata quando, oltre alla nomina del commissario, ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 397/2024 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00 per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 3.000,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il ricorrente chiede l’attivazione della Carta con accreditamento della somma, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il giudicato è comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Il Collegio precisa che tale importo non è equiparabile a voci retributive, escludendo ulteriori accessori.
In accoglimento della domanda, viene nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia, con ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento; la mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento. Non si dà luogo a compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Su questa base ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna, come già affermato da TAR Campania, Salerno, n. 2501 del 2021 e TAR Lazio, Sez. III, n. 9022 del 2018.
Il Collegio valorizza altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale sul dispositivo digitale, ritenendo ragionevole ricondurre a tali fattori il ritardo dell’Amministrazione. Le spese sono liquidate in € 800,00, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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