Istanza di sanatoria sospende l’efficacia della demolizione e impedisce l’esecuzione in danno (TAR Puglia n. 1012 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma ne determina la sospensione dell’efficacia. La formazione del silenzio rifiuto per decorso dei sessanta giorni non consuma il potere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza, perché l’ipotesi di silenzio significativo è posta a tutela del privato istante. Il terzo controinteressato non può pretendere l’esecuzione in danno dell’ordine di demolizione finché il Comune conserva il potere di decidere tardivamente sulla sanatoria, eventualmente anche in senso positivo; può solo sollecitare la definizione espressa del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare del diritto di enfiteusi su un terreno di proprietà del Comune, ha diffidato l’ente a dare esecuzione all’ordinanza con cui era stata ingiunta alla controinteressata la demolizione di opere realizzate senza titolo sul fondo, nonché al successivo provvedimento di demolizione d’ufficio a spese della stessa.

Il Comune ha riscontrato l’istanza rappresentando circostanze sopravvenute: la delibera di affrancazione del canone e la presentazione, da parte della controinteressata, di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, in fase istruttoria, con la precisazione che le procedure relative ai provvedimenti emessi erano in corso di ridefinizione e che le demolizioni sarebbero state eseguite secondo le priorità indicate dalla Procura della Repubblica. La ricorrente ha impugnato tale nota, deducendo l’irrilevanza della pendenza dei procedimenti menzionati sulla definizione del procedimento di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il rapporto tra istanza di sanatoria e ordine di demolizione. La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, pur non rendendo inefficace l’ordinanza, ne sospende l’efficacia. Il decorso dei sessanta giorni previsti dall’art. 36, comma 3, del T.U.Ed. determina la formazione del silenzio rifiuto, ma non consuma il potere amministrativo.

La previsione di un’ipotesi di silenzio significativo è dettata nell’interesse del privato, al quale è consentita una sollecita tutela giurisdizionale. Il successivo atto espresso di diniego, impugnabile con motivi aggiunti, non è inutile, perché il corredo motivazionale individua le ragioni della decisione e consente all’istante di calibrare le difese.

Quanto al terzo controinteressato, il Collegio esclude che questi sia leso dal fatto che, dopo un iniziale contegno inerte, l’Amministrazione provveda all’accoglimento dell’istanza con atto espresso. Maturato il silenzio rifiuto, il terzo interessato può sollecitare il Comune ad adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori; contro l’eventuale accoglimento sopravvenuto può insorgere lamentando non un inesistente vizio di tardività, ma eventuali illegittimità sostanziali, posto che l’accoglimento, in presenza dei presupposti di legge, ha natura vincolata (richiamata Cons. Stato sez. II n. 3545 del 2021).

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il Comune ha espressamente comunicato che l’istanza è in corso d’istruttoria e conserva il potere di deciderla tardivamente, anche in senso positivo. Sarebbe perciò irragionevole procedere a una esecuzione in danno. Il ricorrente, rebus sic stantibus, può sollecitare la definizione espressa del procedimento di sanatoria, ma non il compimento della preannunciata esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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