Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 534 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione e siano decorsi 120 giorni dalla sua notifica all’Amministrazione debitrice, senza che questa abbia provveduto. A seguito della novella di cui al d.lgs. 149/2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva e il termine dilatorio previsto dall’art. 14, D.L. n. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza anche se priva di formula. Non provata l’esecuzione, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere nel termine assegnato e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, ponendone a carico il compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire, per più anni scolastici, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma determinata, oltre interessi e spese di lite.
Il titolo era stato notificato all’Amministrazione, era passato in giudicato per mancata impugnazione ed era stato certificato dal medesimo Tribunale. Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione e, per il caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. È documentalmente provato che la sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione.
Il TAR ha richiamato la disciplina dell’art. 14, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, precisando che, a seguito del d.lgs. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva: il termine decorre quindi dalla notifica della sentenza anche se priva di tale formula.
Sul piano dell’onere probatorio, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento. L’accoglimento del ricorso è stato motivato in continuità con i precedenti della stessa Sezione staccata su casi analoghi in materia di Carta del docente.
Pertanto il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, provvedendo al pagamento della somma dovuta oltre interessi legali, e ha nominato fin d’ora il commissario ad acta, che si insedierà su sollecitazione di parte, con compenso posto a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate in ragione della serialità del contenzioso, sono state poste a carico della parte soccombente.
Nota della Redazione
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