Sindacato del giudice su anomalia dell’offerta non è sostitutivo (Cons. Stato n. 1012 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione e culmina in un giudizio globale e sintetico, con un ineliminabile margine di opinabilità. Il sindacato del giudice amministrativo non è sostitutivo: può ripercorrere l’iter logico seguito dall’amministrazione per verificarne logicità e coerenza, ma non può sovrapporvi un proprio sistema valutativo, essendo ammesso il solo sindacato per manifesta e macroscopica irragionevolezza. L’esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta. Il mero riferimento, nei giustificativi, a una modalità esecutiva diversa da quella del progetto tecnico non integra di per sé modifica dell’offerta, ove costituisca solo parametro dell’analisi dei costi.

Il Fatto

Il raggruppamento appellante, aggiudicatario di un appalto di lavori stradali, impugna la sentenza con cui il TAR Toscana ha accolto il ricorso del secondo graduato, annullando l’aggiudicazione. Il primo giudice ha ritenuto dubbia la sostenibilità dell’offerta e ha ravvisato una modifica dell’offerta in sede di giustificazione dell’anomalia, là dove il raggruppamento avrebbe previsto la frantumazione in loco del materiale di scavo in luogo del conferimento in impianto autorizzato indicato nel progetto tecnico.

La stazione appaltante ha proposto appello incidentale convergente, censurando il vizio motivazionale della sentenza. Il raggruppamento secondo graduato ha a sua volta proposto appello incidentale, riproponendo i motivi assorbiti in primo grado sulla sottostima di alcune voci di prezzo.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare della modifica dell’offerta. La sentenza appellata, pur affermando che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario è unica e originaria, ha poi sostenuto che lo stesso avrebbe tentato di alterarne i contenuti. Il Collegio ritiene l’appello ammissibile e fondato: l’affermazione non è un mero obiter dictum, ma è assunta ai fini della decisione sull’anomalia.

Dalla documentazione emerge che il progetto tecnico presentava il trattamento del materiale in impianto autorizzato. La modalità indicata nei giustificativi, con il frantoio mobile, rileva quindi solo come parametro dell’analisi dei costi. Di ciò è conferma nel decreto regionale di riammissione in autotutela, che esclude l’utilizzo del frantoio mobile nell’offerta tecnica.

Sul cuore della controversia, il Consiglio di Stato richiama il consolidato indirizzo sul sindacato giurisdizionale in materia di anomalia, ribadendo che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, potendo solo verificarne la logicità e la coerenza; il giudizio si concentra sulla serietà dell’offerta nel suo complesso, senza parcellizzazione delle singole voci di prezzo. La verificazione tecnica disposta in appello ha accertato una sottostima della voce contestata, ritenendola però sostenibile con il complesso dell’offerta, perché coperta dall’utile di impresa. Le conclusioni del consulente di parte, che prospettavano una perdita, sono state esaustivamente contestate nel supplemento di verificazione.

La verificazione è giudicata correttamente eseguita, con una verifica completa e condotta secondo prudenza e ragionevolezza: essa fonda dunque un giudizio di non anomalia dell’offerta aggiudicataria. Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, il Collegio osserva che, pur mancando nella disciplina della verificazione un’apposita previsione, il contraddittorio è assicurato dalla possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione, come avvenuto nel caso di specie.

Da ciò deriva l’accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale della Regione, nonché il rigetto dell’appello incidentale del secondo graduato, con riforma della sentenza e respingimento del ricorso di primo grado. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado, mentre le spese della verificazione sono poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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