Il Daspo è misura di prevenzione (TAR Calabria n. 1133 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il d.a.spo. è misura di prevenzione, non sanzione, e per la sua adozione non è necessaria la prova della lesione dell’ordine pubblico né l’accertamento del reato, essendo sufficiente un giudizio prognostico negativo fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Rileva anche il concorso morale, che può consistere in una condotta che determini o rafforzi il proposito violento altrui. La valutazione del giudice penale ha finalità diverse, fondate sul criterio della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e non condiziona le autonome determinazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza. La discrezionalità del Questore è sindacabile solo per illogicità, sproporzione o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento del Questore con cui gli era stato imposto, per otto anni, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche su tutto il territorio nazionale, con estensione agli spazi adiacenti e ai luoghi di sosta e transito dei tifosi, oltre all’obbligo di presentazione in Questura in occasione delle partite.

Il presupposto era un episodio avvenuto durante un allenamento a porte chiuse: un gruppo di tifosi aveva forzato una serranda per accedere alle gradinate. Il ricorrente era stato individuato mediante comparazione delle immagini di videosorveglianza e conoscenza diretta del personale di polizia. Il Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Cosenza non aveva disposto la convalida delle prescrizioni, per difetto di elementi univoci sulla riconducibilità dei fatti. Da qui il ricorso, con due motivi: difetto dei presupposti e difetto istruttorio; eccessiva afflittività e indeterminatezza della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, osserva che la presenza dell’interessato tra coloro che avevano fatto indebito ingresso nella struttura, e la sua identificazione mediante le riprese e la conoscenza diretta del personale addetto, trovano riscontro nella comunicazione di notizia di reato redatta dalla polizia giudiziaria. Tale elemento non è superato dall’ordinanza che esclude la “certa” riconducibilità dei fatti di danneggiamento.

Richiamando l’orientamento giurisprudenziale, il TAR ribadisce che il d.a.spo. è misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato o denuncia. Compete al giudice amministrativo verificare la sussistenza di condotte violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019: il divieto può essere imposto anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico.

Essendo misura preventiva, non occorre la prova della lesione dell’ordine pubblico: basta una prognosi sulla pericolosità della condotta, valutato anche il profilo dell’agente, potendo comportamenti in sé innocui alimentare situazioni di allarme. Serve un giudizio prognostico negativo su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità.

Quanto alla mancata convalida, il Collegio chiarisce che la partecipazione rilevante può consistere anche in un mero concorso morale che abbia rafforzato il proposito violento altrui. La logica penale, fondata sulla certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, è diversa da quella amministrativa, di natura cautelare e preventiva, e non condiziona le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza. Del resto, pretendere un’identificazione in tempo reale vanificherebbe l’attività delle Questure.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude la violazione del principio di proporzionalità, avendo il Questore motivato in modo adeguato sulla gravità del comportamento e sulla situazione di recidiva reiterata. Quanto alla specificità, la prescrizione di indicare le manifestazioni non impone l’elencazione analitica, essendo sufficiente che luoghi ed eventi siano determinabili, con onere del destinatario di tenersi informato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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