Interdittiva antimafia e regia familiare: legittima la valutazione unitaria degli indizi (Cons. Stato n. 10133 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva e non persegue l’accertamento di responsabilità penali, ma l’anticipazione della soglia di difesa sociale; sono perciò rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici e indizianti. Il rapporto di parentela tra i titolari dell’impresa e soggetti organici o contigui alla criminalità organizzata può assumere valenza indiziaria quando, per natura e intensità, lasci ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’attività, ovvero la possibilità che le decisioni d’impresa siano influenzate, anche indirettamente, dalla consorteria. Gli elementi valorizzati dall’amministrazione vanno valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone quae singula non prosunt, collecta iuvant. La prognosi di pericolo non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un attendibile grado di verosimiglianza fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere più probabile che non il rischio di infiltrazione.
Il Fatto
La Prefettura ha adottato un’informazione interdittiva antimafia nei confronti di un’impresa di ristorazione, ritenendola di fatto gestita da un soggetto riconducibile a un’organizzazione criminale di stampo mafioso attiva nel territorio. L’amministrazione ha tratto elementi sintomatici del rischio infiltrativo anche dal quadro dei vincoli familiari della titolare con soggetti considerati organici alla locale criminalità organizzata. A seguito dell’interdittiva il Comune ha disposto la revoca della concessione demaniale marittima e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale.
L’interessata ha impugnato tali determinazioni davanti al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha respinto il ricorso. Il giudice di primo grado ha ritenuto il quadro indiziario immune da vizi di illogicità e irragionevolezza, escludendo che le valutazioni operate dal Tribunale in sede di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 potessero incidere sul sindacato di legittimità. La titolare ha proposto appello, contestando i rilievi controindicanti e chiedendo l’acquisizione di alcuni provvedimenti giudiziari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando i principi consolidati della Sezione in materia. L’interdittiva antimafia non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, ma alla massima anticipazione dell’azione cautelativa; sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici, al di là dell’individuazione di accertate responsabilità penali.
Richiamando la sentenza n. 4588/2024, il Consiglio di Stato sottolinea che, quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare compatto e coeso, è statisticamente più agevole che soggetti apparentemente estranei alla compagine possano curarne la gestione o interferire facendo leva sui congiunti. L’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018 ha chiarito che l’amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela laddove, per natura e caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo la logica del più probabile che non, una conduzione collettiva o una regia familiare, ovvero la possibilità di influenza indiretta della mafia attraverso la famiglia.
La Corte richiama anche la Corte costituzionale n. 57 del 2020, che ha confermato la giurisprudenza della Sezione: a supportare il provvedimento interdittivo sono sufficienti anche i rapporti di parentela, laddove assumano intensità tale da far ritenere una regia clanica dell’impresa. Il pericolo va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti. Il legislatore stesso, all’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese.
Nel caso concreto, gli elementi addotti dalla Prefettura costituiscono dati sintomatici concordanti e univoci: assume particolare risalto il coinvolgimento dei più stretti congiunti in episodi giudiziari riconducibili alla consorteria, nonché le frequentazioni con esponenti di spicco della criminalità locale. Tali circostanze sono valutate unitariamente, e non atomisticamente, secondo il canone indiziario richiamato dalla Sezione (sentenze n. 193 e n. 5180 del 2024). Il Collegio ritiene quindi che le statuizioni di primo grado resistano alle censure e che la valutazione dell’amministrazione sia conforme al paradigma normativo. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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