Decadenza del permesso di costruire non sospesa da DIA e SCIA tardive (Cons. Stato n. 10133 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori nel termine finale è espressione di potere vincolato e non di autotutela: essa non richiede la previa adozione di un provvedimento di annullamento d’ufficio degli atti successivi e si sottrae al paradigma dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il termine di efficacia del titolo edilizio si dilata soltanto in forza di una istanza esplicita e tempestiva dell’interessato, proposta anteriormente alla scadenza, e non per effetto del rilascio o della presentazione di successivi permessi in variante, DIA o SCIA, ancorché intervenuti dopo la scadenza. Le segnalazioni presentate quando il titolo è già decaduto non acquisiscono efficacia prorogativa e non impongono all’amministrazione alcun onere motivazionale rafforzato.
Il Fatto
Le proprietarie di un edificio realizzato in forza di un permesso di costruire del 2003 impugnavano davanti al TAR Campania l’ordinanza che dichiarava la decadenza del titolo per mancata ultimazione dei lavori entro il termine prorogato al 22 maggio 2008, nonché il successivo provvedimento che, revocata l’acquisizione, reiterava l’ordine di demolizione dell’intero fabbricato. Deducevano la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001, l’omessa considerazione delle DIA e della SCIA quali varianti proroganti il titolo, il difetto di motivazione sulla data di scadenza e l’erronea individuazione del destinatario degli atti.
Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese, ritenendo la decadenza effetto doveroso della scadenza del termine e le segnalazioni successive inidonee a qualificarsi come varianti. Le proprietarie proponevano appello, riproponendo anche la censura di autotutela e contestando il preteso completamento funzionale dell’opera entro il termine.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza. Sul primo motivo osserva che l’ordinanza di decadenza non assume le sembianze del provvedimento di autotutela, fondandosi sulla mancata tempestiva esecuzione delle opere assentite: il Comune aveva testualmente richiamato la proroga del 22 maggio 2007 con scadenza al 22 maggio 2008 e la constatazione del mancato completamento. Il provvedimento rientra dunque nel circuito della decadenza, non dell’autotutela, con conseguente infondatezza della censura ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Quanto alla mancata previa rimozione delle DIA e della SCIA, la Corte rileva che la segnalazione del 2012 era diretta solo al ripristino dello stato originario dei luoghi, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, e non a opere in variante al permesso del 2003. Non vi era quindi alcuna necessità di intervento in autotutela su un atto non pertinente rispetto alle opere sanzionate.
Sul termine di efficacia, il Collegio ribadisce che l’eventuale proroga ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 98/2013 richiedeva una specifica istanza o comunicazione dell’interessato, mai documentata. Richiama quindi i propri precedenti: Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8981, secondo cui l’assenza di richiesta esplicita e tempestiva di proroga determina automaticamente la decadenza e il rilascio di successivi permessi in variante non supplisce alla mancata proroga; e Cons. Stato, Sez. III, 3 maggio 2024, n. 4027, sulla natura meramente dichiarativa della decadenza, che esclude ogni proroga automatica e richiede istanza anteriore alla scadenza.
Nel caso concreto le segnalazioni risultano intervenute dopo la scadenza del termine di durata della concessione, anche considerata l’unica proroga concessa. Tale circostanza è determinante: l’effetto dilatorio si ricollega a una richiesta esplicita, non a successivi titoli pure rilasciati in variante. Ne deriva l’insussistenza di alcun onere motivazionale in capo all’amministrazione in ordine al mancato riconoscimento di efficacia alla SCIA.
La Corte esclude infine che l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 rilevi, essendo stato fissato un preciso termine di scadenza del titolo. La documentazione invocata dalle appellanti per provare il completamento funzionale dell’opera è priva di valore probatorio e comunque irrilevante, concernendo atti datati tra il 2012 e il 2016, successivi alla scadenza. L’appello è dunque respinto, senza necessità di esaminare l’eccezione di inammissibilità, e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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