Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Marche n. 1013 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, intervenuta prima che la causa sia trattenuta per la decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità non impedisce la compensazione integrale delle spese quando la complessità delle questioni e le incertezze giurisprudenziali al momento della proposizione giustifichino la scelta.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia aveva assoggettato alla procedura di VIA il progetto di un impianto biogas, unitamente agli atti endoprocedimentali richiamati e ai contributi di privati partecipanti al procedimento. Il ricorso comprendeva anche una domanda di risarcimento del danno.
Nel corso del giudizio, con nota depositata in data 2.9.2025, la società ricorrente, in liquidazione, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese. La Regione ha preso atto della dichiarazione senza opporsi sulle spese; il Comune e la Provincia hanno replicato nel merito insistendo per il rigetto della domanda risarcitoria con vittoria di spese, senza nulla precisare sulla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il tema della disponibilità dell’azione. Richiamando un consolidato orientamento — Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2007, n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011, n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008, n. 6257 — il Tribunale ribadisce che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, può rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione.
Su questa base il giudice esclude qualsiasi potere officioso: non spetta al Tribunale procedere d’ufficio né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire alla parte ricorrente. La verifica dell’interesse resta rimessa alla disponibilità della parte.
Preso atto della dichiarazione depositata, il Collegio rileva che è venuto meno l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. alla coltivazione del gravame. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di disporne l’integrale compensazione. La decisione si fonda sulla complessità delle questioni dedotte, sulle incertezze giurisprudenziali oggettivamente palesabili al momento della proposizione del ricorso e sul mutamento del quadro giurisprudenziale e normativo sopravvenuto nelle more del giudizio. Il contributo unificato resta a carico della parte che lo ha anticipato.
Nota della Redazione
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