Valutazione unitaria degli abusi edilizi e onere probatorio sulla data del manufatto (Cons. Stato n. 10136 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve essere effettuata in modo globale e non in termini atomistici, perché la considerazione separata dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione. Spetta a colui che ha commesso l’abuso l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo, non potendo questi limitarsi a mere allegazioni documentali e trasferendo solo con concrete deduzioni l’onere di prova contraria in capo all’amministrazione. Nelle controversie edilizie i principi di prova oggettivi sulla collocazione dei manufatti nello spazio e nel tempo sono rappresentati da ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali. La mera apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà, rientra nello ius excludendi alios e, se di modeste dimensioni, tra gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Un proprietario impugnava davanti al TAR Campania l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la demolizione di un fabbricato e di alcune opere accessorie realizzati in assenza di permesso di costruire, con ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente sosteneva di aver presentato una s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione su un manufatto preesistente.
Il TAR respingeva il ricorso. Riteneva che la s.c.i.a. riguardasse un manufatto diverso, una casa colonica a servizio del fondo agricolo, che la visura satellitare fosse irrilevante perché l’esistenza delle opere era incontestata, e che gli abusi dovessero valutarsi unitariamente. Il proprietario proponeva appello, ribadendo l’identità tra le opere oggetto del titolo e quelle contestate, l’inadeguatezza probatoria delle aerofotogrammetrie e la non necessità del permesso per recinzioni e cancello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. La s.c.i.a. contiene una relazione tecnico-descrittiva che elenca rifacimento di intonaci, adeguamento degli impianti, sostituzione della copertura e degli infissi, senza modifiche plano-volumetriche. L’ordinanza contestava invece la realizzazione di un’opera nuova sine titolo, con destinazione abitativa e superficie ben maggiore. Le vie indicate sono diverse e le opere non coincidono, cosicché non sussiste il presupposto per invocare l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la pertinenza del precedente invocato dall’appellante e richiama l’orientamento secondo cui spetta a chi ha commesso l’abuso provare l’epoca di realizzazione del manufatto. La data di costruzione integra un fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata ex art. 2697 c.c., in applicazione del principio di vicinanza della prova. Solo l’interessato dispone di documenti idonei a radicare la ragionevole certezza sull’epoca del manufatto.
Le aerofotogrammetrie costituiscono, secondo consolidato orientamento, principio di prova oggettivo sulla collocazione dei manufatti nello spazio e nel tempo, insieme a ruderi, fondamenta e mappe catastali, in mancanza di elementi contrari sufficientemente eloquenti.
Il terzo motivo è infondato. La giurisprudenza richiamata afferma che la valutazione dell’intervento composto da più opere va effettuata in modo globale e non atomistico. La mera apposizione di cancelli e recinzioni rientra nello ius excludendi alios e, se di modeste dimensioni, nell’edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter), ma ciò non consente di scindere un intervento unitario che, complessivamente considerato, necessita di titolo. L’appello è quindi respinto, con nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione appellata.
Nota della Redazione
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