Occupante sine titulo privo di legittimazione a intervenire nel procedimento autorizzatorio (TAR Basilicata n. 229 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce occupazione sine titulo la detenzione di un bene immobile protrattasi dopo la scadenza del contratto di comodato, quando il contratto di fornitura cui il comodato era funzionalmente collegato sia cessato e il curatore fallimentare abbia manifestato la volontà di sciogliersi dal rapporto ai sensi dell’art. 72, comma 1, R.D. n. 267/1942. L’occupante abusivo non è titolare di una posizione giuridica qualificata che gli attribuisca il diritto di partecipare al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, né di impugnare il provvedimento conclusivo dinanzi al giudice amministrativo. Il termine per il deposito di memorie di replica ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm. scade alle ore 12,00 dell’ultimo giorno utile, anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico; il deposito successivo è tardivo e comporta lo stralcio degli scritti e dei documenti.
Il Fatto
Una società gestiva un impianto di distribuzione carburanti in virtù di un contratto di comodato del 2014, stipulato in collegamento funzionale con un contratto di fornitura quinquennale con una compagnia petrolifera. Alla scadenza del contratto di fornitura, la società aveva continuato a utilizzare l’impianto. Intervenuto il fallimento del comodante nel 2022, il curatore aveva chiesto il rilascio dell’impianto, manifestando la volontà di sciogliersi dal comodato. Nel 2025 la curatela aveva affittato il ramo d’azienda a una nuova società, che aveva ottenuto dalla Regione l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. La società che gestiva di fatto l’impianto ha impugnato il provvedimento, deducendo l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accolto l’eccezione di tardività della memoria di replica e della visura camerale depositate dalla ricorrente alle ore 12,01 del giorno di scadenza del termine. Il deposito degli atti e dei documenti deve avvenire entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno consentito, e tale scadenza oraria permane anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, come statuito dalla giurisprudenza citata.
Il Collegio ha invece disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’ente proprietario della strada, non potendosi ritenere completamente estraneo alla gestione dell’impianto, che accede al raccordo autostradale e per il quale sono dovute royalties.
Ha poi ritenuto assorbite le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione ad agire, essendo il gravame infondato nel merito. La ricorrente aveva dedotto che l’impianto era ancora nella sua disponibilità, essendo titolare di licenza e attestazioni di conformità, e che la pendenza di giudizi civili impediva di ritenere l’impianto nella disponibilità della curatela.
Il Tribunale ha richiamato le ordinanze del giudice civile che avevano accertato che la cessazione del contratto di fornitura aveva travolto il comodato e che la richiesta di rilascio del curatore aveva inequivocabilmente manifestato la volontà di sciogliersi dal rapporto ai sensi dell’art. 72, comma 1, R.D. n. 267/1942. La ricorrente, pertanto, era un’occupante abusivo, priva di titolo per partecipare al procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento impugnato, con conseguente reiezione del ricorso e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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