Inottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1069 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia eseguito solo parzialmente il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale, il giudice amministrativo accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte non eseguita. La nomina del commissario assorbe e rende superfluo l’ulteriore esame della richiesta di fissazione di una somma a titolo di astreintes. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione che tiene conto della serialità della controversia e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 92 dell’8.05.2024, in accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, per complessivi euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo, secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, l. 107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, nonché alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, ha provveduto alla liquidazione delle spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, così parzialmente ottemperando alla sentenza. Il giudicato è invece rimasto ineseguito quanto al riconoscimento del capitale.
Alla camera di consiglio la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Tale dichiarazione non integra gli estremi dell’adempimento e conferma la persistente inottemperanza.
Su queste basi il Tribunale accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva. La nomina consente di prescindere dall’ulteriore richiesta della ricorrente di fissazione di una somma a titolo di astreintes.
Quale commissario ad acta è nominato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, con termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della serialità della causa e con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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