Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 533 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando risulti documentalmente accertata la definitività del titolo per mancata impugnazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla sua notifica all’Amministrazione debitrice. A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica della sentenza anche se priva di tale formula. L’Amministrazione che non provi, come incombe su di essa, l’avvenuto adempimento dell’obbligazione va condannata a dare esecuzione al giudicato, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 379/2024, pubblicata il 23 febbraio 2024, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, condannando l’Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00 oltre interessi e spese di lite.
Il titolo, notificato all’Amministrazione il 14 giugno 2024, è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla certificazione del Tribunale. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esatta ottemperanza, la condanna alle spese e la nomina di un commissario per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in continuità con propri recenti precedenti su casi analoghi. Ha verificato che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sono decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione debitrice, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997.
Sul punto il Tribunale ha precisato che, alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Il termine dilatorio decorre quindi dalla notifica della sentenza da eseguire, anche se priva di tale formula.
Il Collegio ha poi rilevato che l’Amministrazione, nonostante su di essa incombesse l’onere, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento. La costituzione in giudizio è stata di mera forma, senza svolgimento di difese.
Di conseguenza il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, mediante il pagamento della somma di euro 2.000,00 oltre interessi legali. Per il caso di infruttuosa scadenza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in ragione della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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