Ottemperanza e cessata materia del contendere per pagamento integrale del dovuto (TAR Puglia n. 1014 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta e integrale esecuzione del titolo esecutivo giudiziale da parte dell’amministrazione debitrice, accertata attraverso i decreti di pagamento esibiti, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità del ricorso. La dichiarazione delle parti ricorrenti, resa a verbale in udienza, di aver ottenuto soddisfazione integrale delle pretese azionate conferma il venir meno dell’interesse alla decisione. In tale ipotesi sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, in presenza di esplicita richiesta in tal senso delle parti ricorrenti.
Il Fatto
I ricorrenti, quali eredi di un soggetto deceduto, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Corte di Appello di Lecce. Con quella pronuncia il Ministero della Salute era stato condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in complessivi € 748.287,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva al Ministero e risultava passato in giudicato. Instaurato il giudizio di ottemperanza, l’amministrazione si è costituita e ha successivamente depositato atti e documenti con cui ha segnalato di aver già provveduto alla liquidazione degli importi dovuti, sia per la sorte capitale sia per le spese legali. All’udienza in Camera di Consiglio i difensori dei ricorrenti hanno dichiarato a verbale l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dei pagamenti effettuati, con spese compensate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito delle sopravvenienze descritte, il Ministero della Salute ha fornito completa ottemperanza al giudicato, come risultava dagli esibiti decreti di pagamento. L’amministrazione ha quindi dato integrale esecuzione agli obblighi nascenti dal titolo esecutivo giudiziale, tanto per la sorte capitale quanto per le spese legali liquidate nei due gradi di merito.
Le parti ricorrenti, dal canto loro, hanno esplicitamente dichiarato a verbale la cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto soddisfazione integrale delle pretese azionate nel giudizio. Tale dichiarazione è stata resa in occasione dell’udienza in Camera di Consiglio e ha assunto rilievo determinante ai fini della definizione del ricorso.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato il ricorso di ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia, per effetto dell’avvenuta realizzazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, impedisce infatti l’esame nel merito della domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per disporne l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la richiesta in tal senso espressa a verbale dai difensori dei ricorrenti. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa, con integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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