Sopravvenuta carenza di interesse e onere di allegazione della domanda risarcitoria (Cons. Stato n. 10150 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità del ricorso di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse non richiede uno scrutinio incidentale della fondatezza della domanda caducatoria. Il ricorrente che assuma di aver proposto in primo grado anche una domanda risarcitoria è onerato di rappresentare l’interesse risarcitorio e di circostanziarlo in modo adeguato nel giudizio di impugnazione. In assenza di tale allegazione il giudice amministrativo non è tenuto a valutare incidentalmente il merito dell’atto impugnato. La sopravvenuta modifica dell’assetto degli interessi, derivante da una pronuncia di annullamento che ha inciso sulla graduatoria, priva di utilità la decisione sull’annullamento anche in appello.
Il Fatto
L’odierna appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio la nota con cui il Ministero dello sviluppo economico, all’esito di una verifica radioelettrica, aveva disposto lo scambio di frequenze con altra società, con passaggio dal canale 35 UHF al canale 29 UHF, per risolvere disturbi interferenziali.
Il TAR Lazio, Sez. III, con sentenza n. 632 del 2022, dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: era intervenuto l’atto di revoca della frequenza assegnata, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4668/2018, cosicché l’annullamento non avrebbe prodotto alcuna utilità. La parte privata ha proposto appello, deducendo l’erroneità della declaratoria per l’avvenuta proposizione di una domanda risarcitoria e la violazione della par condicio tra operatori e del contraddittorio nelle rilevazioni tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo motivo è infondato: dagli atti del giudizio di primo grado non risultano scritti in cui l’originaria ricorrente abbia proposto domanda risarcitoria né abbia manifestato l’interesse risarcitorio connesso al giudizio di impugnazione o ad altri autonomi giudizi.
Su piano processuale, la declaratoria di improcedibilità della domanda di annullamento è corretta e non richiedeva uno scrutinio incidentale della fondatezza. L’appellante era onerata non solo di rappresentare l’interesse risarcitorio in primo grado, ma di circostanziarlo adeguatamente: onere rimasto inadempiuto.
Il Collegio aggiunge che una domanda risarcitoria proposta congiuntamente all’impugnazione del provvedimento di assegnazione del diritto d’uso definitivo in ambito locale risulta rigettata, in data successiva alla proposizione dell’appello, con sentenza del TAR Lazio n. 11419 del 2022, il cui passaggio in giudicato è incontestato.
Quanto al richiamo della sentenza del Consiglio di Stato n. 4668/2018, esso è stato correttamente posto a base della declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse, avuto riguardo al nuovo assetto degli interessi determinatosi, che privava di utilità ogni eventuale pronuncia di annullamento. Per l’effetto resta assorbito l’esame del secondo motivo d’appello.
Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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