Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, cessazione della materia del contendere (TAR Sardegna n. 493 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, successivo all’instaurazione del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente consegue il bene della vita cui aspirava. In tal caso, le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione soccombente in via virtuale, se questa ha ottemperato al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione delle spese, in fattispecie seriali e con attività difensiva standardizzata, può essere ridotta in via equitativa rispetto ai parametri tariffari, tenendo conto della ripetitività dell’incarico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo di euro 2.500,00.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui si comunicava l’avvenuto accredito in favore della ricorrente in data 16.01.2026. La ricorrente, avendo così conseguito l’utilità richiesta, non aveva più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto dell’avvenuto adempimento successivo alla proposizione del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto il bene della vita sotteso al giudizio era stato integralmente conseguito dalla ricorrente. L’esecuzione spontanea dell’Amministrazione, sebbene tardiva, ha reso inutile ogni ulteriore statuizione sul merito della pretesa.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che l’Amministrazione, avendo adempiuto solo dopo l’instaurazione del giudizio, abbia dato causa al contenzioso. Ne deriva la sua condanna alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nella determinazione dell’importo, il TAR ha considerato la natura serializzata della controversia e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, evidenziando che il difensore aveva patrocinato, nella medesima udienza, otto cause dal contenuto identico o sovrapponibile. Tale circostanza ha giustificato una liquidazione equitativa, ridotta rispetto ai minimi tariffari, fissata in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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