Quote latte, illegittima la compensazione nazionale per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10152 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte non può essere effettuata per categorie prioritarie di produttori. L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 impone che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in modo proporzionale ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore, senza margini di discrezionalità per gli Stati membri. Il contrasto della normativa interna e degli atti applicativi con il diritto unionale determina l’annullamento dei provvedimenti di compensazione, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare le operazioni secondo il criterio proporzionale. Resta ferma la preclusione del giudicato formatosi sull’assegnazione individuale dei quantitativi, non superabile per effetto di successive pronunce della Corte di Giustizia.
Il Fatto
Una società agricola impugnava davanti al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA aveva reso noti gli esiti della compensazione nazionale del periodo 2002/2003, nell’ambito del regime delle quote latte. Il ricorso articolava tredici motivi, riconducibili a vizi propri dell’atto, a illegittimità derivata dagli atti presupposti e a censure di ordine generale.
Con sentenza non definitiva il TAR respingeva il primo e il terzo gruppo di censure e sospendeva il giudizio sui motivi relativi ai quantitativi individuali, in attesa della decisione del TAR Lazio sugli atti regionali di assegnazione. Definita quella causa con rigetto passato in giudicato, il TAR Veneto respingeva anche il secondo gruppo. La società appellava entrambe le sentenze, dolendosi in particolare del meccanismo di compensazione per categorie prioritarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla compensazione per categorie privilegiate, esaminato congiuntamente al nono. La parte aveva sostenuto che la disciplina interna, nel prevedere che la compensazione avvenisse anche per il periodo 2002/2003 per categorie prioritarie, contrastasse con la normativa unionale, che impone la ripartizione tra tutti i produttori che avevano contribuito allo splafonamento.
Il Consiglio di Stato ritiene la questione ammissibile. La sentenza non definitiva del TAR aveva sospeso il giudizio solo sui motivi relativi ai quantitativi di riferimento individuali, mentre il giudicato formatosi davanti al TAR Lazio non assorbe le censure relative al meccanismo di compensazione e all’imputazione del prelievo. La riserva di appello, inoltre, non ostava alla proposizione della doglianza.
Nel merito, il Collegio richiama la sentenza della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/2018, che ha escluso la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione. La Corte ha chiarito che l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3950/92 individua nella ripartizione proporzionale l’unico criterio per la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, senza rinvio alla competenza degli Stati membri. Le censure sono pertanto fondate e comportano l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in riforma parziale della sentenza di primo grado.
L’accoglimento impone ad AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alle statuizioni della sentenza e alla decisione della Corte. Il Collegio ritiene di non assorbire le ulteriori censure relative ai provvedimenti di compensazione, onde conformare la successiva attività amministrativa.
Gli altri motivi sono respinti. Le garanzie procedimentali non si riducono a mero rituale formalistico: il privato deve allegare gli elementi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. La compensazione non richiedeva una verifica preventiva e definitiva dei dati, essendo previste rettifiche successive. Le censure sull’asserita illegittimità del meccanismo di trattenuta e sull’incompetenza del dirigente sono infondate. Quanto ai quantitativi individuali, opera la preclusione del giudicato, non superabile per effetto di pronunce unionali successive, in ossequio alla certezza del diritto.
Nota della Redazione
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