Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3745 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione e l’adeguata documentazione del titolo esecutivo comportano l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. L’art. 114 cod. proc. amm. consente l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del giudicato, ivi compresa la nomina del commissario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a percepire la carta docente per le annualità dal 2017/2018 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’accredito di euro 3.000,00 sulla carta elettronica già assegnata. Nonostante la notifica del titolo, avvenuta in data 07.03.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita formalmente senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda di ottemperanza verificando la sussistenza dei presupposti processuali. La ricorrente ha documentato adeguatamente la pretesa fatta valere e l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale condotta processuale ha reso non controversa la fondatezza della domanda.
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza ai giudicati. Ha inoltre considerato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni statali devono completare le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, limitatamente alla sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha quindi previsto che, decorso infruttuosamente tale termine, provveda un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il commissario è stato autorizzato ad adottare tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinadosi con le strutture straordinarie. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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