Nessun tertium genus di trasferimento d’autorità senza oneri: indennità dovuta (Cons. Stato n. 10152 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento disposto a seguito della soppressione di un reparto, in funzione delle esigenze organizzative dell’Amministrazione, costituisce trasferimento d’autorità e dà diritto all’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, salvo che la nuova sede sia limitrofa. La direttiva di Forza armata, fonte subordinata alla legge, non può configurare un tertium genus di trasferimento “d’autorità senza oneri” né imporre una rinuncia preventiva all’indennità, essendo l’atto generale disapplicabile dal giudice amministrativo. La dichiarazione di gradimento della sede, resa su modulo precompilato, non vale come rinuncia: il diritto di credito sorge solo con il trasferimento e una rinuncia valida richiede che il diritto sia già entrato nel patrimonio del lavoratore. Il contemperamento degli interessi del militare con quelli dell’Amministrazione, realizzato tramite interviste sulle sedi gradite, non muta la natura autoritativa del provvedimento.
Il Fatto
Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza del TAR Toscana che aveva accolto il ricorso di alcuni militari, riconoscendo l’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86/2001. I ricorrenti erano in servizio presso il 64° Deposito territoriale di Porto Santo Stefano e, dopo la soppressione del reparto, erano stati trasferiti al 4° Stormo di Grosseto.
Il primo giudice aveva qualificato il trasferimento come disposto d’autorità in ragione della scelta organizzativa dell’Amministrazione, ritenendo irrilevanti eventuali domande di trasferimento e clausole di gradimento. Il Ministero ha sostenuto in appello che, attivata la procedura della direttiva di impiego, i militari avevano accettato il trasferimento “senza oneri”, rinunciando all’indennità in cambio della sede gradita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 1 della legge n. 86/2001, che riconosce l’indennità al personale trasferito d’autorità ad altra sede in comune diverso, escludendola per le sedi limitrofe. Richiama quindi l’orientamento consolidato: il trasferimento è d’autorità quando persegue in via prioritaria l’interesse dell’Amministrazione e non le esigenze personali dell’interessato, e tale natura non viene meno quando il militare è invitato a esprimere il gradimento per altra sede, perché decisiva resta la scelta esclusiva dell’Amministrazione di sopprimere il reparto (Adunanza plenaria n. 1 del 2016; Sez. II n. 8616 del 2023).
Nel caso concreto la documentazione conferma che la soppressione è stata disposta nel quadro del riordino dello strumento militare. Il comma 1-bis introduce anzi una presunzione della natura autoritativa dei trasferimenti per soppressione del reparto. L’Amministrazione non contesta tale qualificazione, ma invoca la direttiva che prevede il trasferimento “d’autorità senza oneri” previa intervista dei militari.
La Corte respinge questa lettura. La direttiva d’impiego è fonte subordinata alla legge e non può alterare i caratteri di un istituto disegnato dal legislatore né creare un tertium genus di trasferimento (Sez. IV n. 115 del 2019; Sez. II n. 10529 del 2022). Il procedimento delineato dall’atto generale è inoltre disapplicabile dal giudice amministrativo, trattandosi di materia rientrante nella sua giurisdizione esclusiva.
Quanto alla rinuncia, le dichiarazioni raccolte nei moduli precompilati possono valere come acquiescenza alla sede di destinazione, ma non come abdicazione al diritto di credito. La volontà di rinunciare deve essere consapevole ed espressa e intervenire dopo l’acquisizione del diritto, non in via preventiva. La Corte richiama anche l’art. 2113 cod. civ., che non ammette rinunce a diritti non ancora maturati (Cass. civ., Sez. lavoro, n. 17076 del 2020), ed esclude che la fattispecie integri una remissione del debito ex art. 1236 cod. civ., citata dall’appellante: la remissione presuppone un credito già esistente.
La documentazione prodotta solo in appello è inoltre inammissibile ex art. 104 c.p.a. e, in ogni caso, anteriore alla soppressione del reparto e alla nascita dell’obbligazione. Sussistono pertanto i presupposti dell’indennità, essendo la sede di destinazione non limitrofa e distante oltre dieci chilometri. L’appello è infondato e le spese sono liquidate in favore degli appellati.
Nota della Redazione
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