Trasporto con natanti e decadenza per perdita della disponibilità del mezzo (TAR Piemonte n. 991 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natanti, il potere comunale di decadenza dall’autorizzazione è legittimamente esercitato quando sopravvenga la perdita della proprietà o della disponibilità del natante cui il titolo è riferito. Il requisito della disponibilità del mezzo, richiesto dall’art. 8, commi 1 e 2, della legge n. 21 del 1992 per il rilascio, opera anche per il mantenimento dell’autorizzazione, perché il titolo è riferito a un singolo natante e l’assenza dello strumento rende impossibile l’esercizio del servizio. Il potere di revoca e decadenza è riconosciuto ai Comuni dal combinato disposto dell’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 2 del 2008 e dell’art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 12 del 2009; in difetto di una disciplina comunale specifica, è giustificabile l’applicazione analogica della normativa sul servizio taxi, in forza del principio di assimilazione posto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 21 del 1992.
Il Fatto
Il ricorrente esercitava dal gennaio 2005 il servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con natante in forza di un’autorizzazione rilasciata dal Comune. Nel maggio 2021 trasferiva a terzi la proprietà del natante con cui svolgeva il servizio, avviando la ricerca di un altro mezzo; la ricerca veniva sospesa per sopraggiunte condizioni di salute, comunicate al Comune.
Con determinazione del gennaio 2022 il Comune dichiarava la decadenza dell’autorizzazione, sul presupposto della perdita di disponibilità del natante. Respinta l’istanza di autotutela, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il Comune si opponeva chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale, donde il giudizio davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La legge n. 21 del 1992 definisce unitariamente gli autoservizi pubblici non di linea, ricomprendendovi il servizio con natante; l’art. 2, comma 3, stabilisce un’assimilazione non totale con il servizio di taxi, con esclusione delle disposizioni di competenza dell’autorità marittima e di navigazione interna. L’art. 8, nel disciplinare l’accesso e l’esercizio, richiede la proprietà o la disponibilità del veicolo o natante e prescrive che licenza e autorizzazione siano riferite a un singolo natante.
Su questo fondamento il Tribunale ritiene infondata la tesi secondo cui il requisito della disponibilità rileverebbe solo per il rilascio e non per il mantenimento del titolo. La perdita sopravvenuta del mezzo specificamente autorizzato incide sulla permanenza dei requisiti abilitanti: la mancanza dell’imbarcazione rende impossibile l’esercizio dell’attività, a differenza della mancanza di rimessa o pontile, per la quale il legislatore ha invece espressamente richiesto la persistenza. Il requisito è confermato dall’art. 11, comma 1, del regolamento regionale n. 12 del 2009, che vieta di interrompere il servizio senza giustificato motivo e impone diligenza nell’adempimento degli obblighi.
Il Collegio esclude rilievo alle condizioni di salute. Esse non giustificano di per sé la perdita di proprietà del natante e non derogano alla causa di decadenza: il titolare avrebbe potuto chiedere la sospensione dell’autorizzazione finché era ancora proprietario del mezzo.
Quanto al potere sanzionatorio, esso è riconosciuto al Comune dal combinato disposto della legge regionale e del regolamento regionale. In assenza di una disciplina comunale specifica per il trasporto con natanti, il Tribunale reputa giustificabile l’applicazione analogica della normativa sul servizio taxi, per il principio di assimilazione e per l’identità di ratio. Il regolamento richiamato risulta anzi più favorevole, perché consente la sostituzione del natante entro novanta giorni.
Il ricorso è pertanto respinto; la peculiarità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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