Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1016 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine dilatorio. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vantato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore di € 1.105,80 oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 30 maggio 2024, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale.

Dedotto il perdurante inadempimento del Dicastero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né comprovare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato — come da attestazione versata in atti — e rientra dunque nella categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Verificata la sussistenza dei requisiti processuali, il Tribunale rileva il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. In ordine all’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, risulta documentata la notificazione al Ministero resistente in data 30 maggio 2024.

Nel merito, il Collegio accerta il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Il giudice applica il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Sussiste pertanto l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, comprensiva della condanna al pagamento degli accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994. Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente del competente Ufficio ministeriale, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 (come richiamato dalla legge n. 208/2015) alle altre condanne al pagamento di somme, secondo gli indirizzi richiamati dal Collegio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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