La revoca-decadenza dell’autorizzazione NCC non richiede la proporzionalità ex art. 11-bis l. n. 21/1992 (TAR Puglia n. 766 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca-decadenza di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, adottato per la sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti dalla l. n. 21/1992 e dal regolamento comunale, non ha natura sanzionatoria ma costituisce esercizio del potere di verifica della permanenza dei presupposti del titolo abilitativo in un rapporto di durata. Ne consegue l’inoperatività del criterio di proporzionalità di cui all’art. 11-bis l. n. 21/1992. Il “vincolo di territorialità” impone che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa siano situati nel territorio del Comune autorizzante, con utilizzo strutturale e organizzato della rimessa. Il provvedimento plurimotivato è legittimo anche se una sola delle ragioni poste a suo fondamento risulta fondata.
Il Fatto
Il titolare di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, rilasciata dal Comune, impugnava il provvedimento di revoca-decadenza del titolo, fondato su tre distinte contestazioni: l’assenza della sede operativa nel territorio comunale, il mancato avvio dell’attività entro quattro mesi dal rilascio e il mancato utilizzo della rimessa. Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità e l’estraneità della fattispecie alle ipotesi di decadenza previste dal regolamento comunale, assumendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre al più la sospensione dell’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando come dall’insieme delle disposizioni della l. n. 21/1992 emerga la permanente sussistenza del c.d. vincolo di territorialità, espresso sia in termini strutturali e organizzativi, con la necessità di una sede operativa e di una rimessa nel territorio del Comune autorizzante, sia in termini funzionali, quale necessità che il servizio sia prevalentemente prestato a beneficio del territorio comunale. Ha quindi qualificato l’atto impugnato come provvedimento plurimotivato, sorretto da più ragioni autonome e indipendenti, con la conseguenza che è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola di esse per condurre al rigetto del ricorso.
Quanto alla prima contestazione, i giudici hanno ritenuto che il contratto di locazione prodotto dal ricorrente, avente ad oggetto una mera area scoperta e recintata destinata esclusivamente al ricovero dell’autovettura, fosse inidoneo a comprovare l’esistenza di una sede operativa dell’impresa nel territorio comunale, in quanto un simile spazio non poteva svolgere la funzione di centro organizzativo e amministrativo dell’attività imprenditoriale. La carenza di un requisito essenziale per il mantenimento dell’autorizzazione è stata quindi ritenuta autonomamente sufficiente a sorreggere la determinazione dell’Amministrazione.
Il Collegio ha inoltre accertato che il ricorrente non aveva superato la contestazione relativa al mancato avvio dell’attività entro il quadrimestre dal rilascio dell’autorizzazione, poiché le verifiche camerali effettuate dall’Amministrazione avevano accertato lo stato di inattività dell’impresa, e la documentazione prodotta dalla parte era riferibile a un periodo successivo o risultava di carattere meramente formale. Ha infine ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità, osservando che il provvedimento impugnato non aveva natura sanzionatoria, costituendo piuttosto l’esito della verifica della permanenza dei presupposti del titolo abilitativo in un rapporto di durata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.