Applicabile l’art. 6-bis d.l. 387/1987 al TFS della Guardia di Finanza (TAR Lazio n. 4425 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel riconoscere l’attribuzione di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale la Guardia di finanza. Il beneficio spetta al personale che cessi dal servizio a domanda, avendo compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal secondo comma della disposizione, non ha natura perentoria e la sua violazione non determina alcuna decadenza, trattandosi di onere procedimentale la cui inosservanza non incide sullo status soggettivo dell’interessato. Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo spettano esclusivamente gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di finanza, ormai in congedo, andato in pensione a domanda avendo maturato un’età di almeno 55 anni e oltre 35 anni di servizio, impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) elaborato dall’I.N.P.S., nella parte in cui non gli riconosceva i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990. Il ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità con l’inclusione del beneficio, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio consolidato orientamento, confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato, Sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238. La lettura combinata del primo e del secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 porta a ritenere che la norma, pur riferendosi espressamente al personale della Polizia di Stato, trovi applicazione anche nei confronti delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, in ragione del rinvio alle “qualifiche equiparate”. La situazione del ricorrente, cessato dal servizio con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, si attaglia alla fattispecie contemplata dal secondo comma, che estende il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a domanda.
Quanto al termine per la presentazione della domanda, il Collegio ha escluso che il mancato rispetto dello stesso possa determinare la perdita del beneficio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1231 del 22 febbraio 2019, ha chiarito che la disposizione non qualifica il termine come perentorio né ricollega al suo superamento una decadenza: l’ambiguità del dato testuale non consente di far discendere alcuna conseguenza sfavorevole per l’interessato, poiché la decadenza presuppone la chiarezza dei relativi presupposti.
Il Collegio ha altresì richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, secondo cui l’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia ad ordinamento militare, ai soli fini del trattamento di fine rapporto. La norma codicistica non si limita a non innovare ma sottolinea la vigenza del regime previgente, sicché non può essere invocata la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale per attribuire alla disposizione un contenuto opposto a quello espressamente previsto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con obbligo per l’I.N.P.S. di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Istituto previdenziale soccombente.
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Nota della Redazione
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