Cessazione della materia del contendere per rinnovazione integrale dell’atto impugnato (TAR Abruzzo n. 81 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo deve sussistere e permanere fino al momento della decisione, essendo richiesto un vantaggio pratico e concreto derivante dall’annullamento dell’atto impugnato, e non una mera pretesa di legalità. La rinnovazione integrale dell’atto, adottata in esecuzione di un’ordinanza cautelare e con la partecipazione dei soggetti lesi, priva di attualità l’interesse al ricorso e determina la cessazione della materia del contendere. La nuova deliberazione, immune dai vizi procedimentali che inficiavano quella originaria, soddisfa pienamente l’utilità richiesta dai ricorrenti, rendendo superfluo l’accertamento giurisdizionale sulla legittimità dell’atto sostituito.
Il Fatto
I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Giulianova impugnavano le deliberazioni consiliari n. 13 e n. 14 del 30.05.2025, con cui erano stati approvati, rispettivamente, la rettifica dei rendiconti di gestione per gli anni 2021-2022-2023 e il rendiconto di gestione per l’esercizio 2024. Con ordinanza cautelare n. 200/2025, il TAR accoglieva l’istanza, sospendendo l’efficacia degli atti per la violazione del termine perentorio di cui all’art. 227, comma 2, T.U.E.L. relativo alla messa a disposizione degli schemi di rendiconto e dei relativi allegati.
In esecuzione dell’ordinanza, il Consiglio comunale, con delibere nn. 56 e 57 del 14.10.2025 e con la partecipazione dei consiglieri di minoranza, approvava nuovamente la rettifica dei rendiconti 2021-2023 e il rendiconto 2024, confermando il contenuto degli atti sospesi. I ricorrenti sostenevano che, non essendo intervenuto un annullamento in autotutela, le delibere originarie erano ancora giuridicamente esistenti e solo una sentenza di annullamento avrebbe potuto rimuoverle, conservando essi interesse alla relativa statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti, richiamando il principio secondo cui l’interesse a ricorrere costituisce presupposto fondamentale dell’azione e consiste nel vantaggio pratico che il ricorrente può trarre dall’annullamento dell’atto, il quale deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della decisione. Tale interesse non può configurarsi come una generica aspirazione al ripristino della legalità, ma deve collegarsi a un’utilità concreta e attuale nella sfera giuridica del ricorrente.
Nella fattispecie, la rinnovazione integrale delle delibere impugnate ha determinato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La nuova approvazione, avvenuta previa riconvocazione dell’assise ai sensi dell’art. 227, comma 2, T.U.E.L. e con la partecipazione dei consiglieri di minoranza, ha eliminato gli effetti degli atti viziati e ha prodotto atti nuovi, immune dai vizi procedimentali riscontrati. L’interesse dei ricorrenti ha quindi trovato piena soddisfazione nella sostituzione del provvedimento originario con uno nuovo e legittimo.
Il Collegio ha, infine, dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese della fase di merito, considerata la particolarità della fattispecie e la tempestiva esecuzione dell’ordinanza cautelare da parte del Comune, che aveva ottemperato senza indugio alla sospensione disposta.
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Nota della Redazione
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