Artato frazionamento fotovoltaico e decadenza dagli incentivi (Cons. Stato n. 10171 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce specifica declinazione, nel settore degli incentivi energetici, del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento e non bisognoso di espressa positivizzazione. Il d.m. 5 maggio 2011 non introduce la fattispecie elusiva, ma si limita a cristallizzarne in chiave ricognitiva gli elementi costitutivi, già desumibili dagli indici di unicità sostanziale dell’impianto. Il provvedimento con cui il GSE accerta l’artato frazionamento e dichiara la decadenza dalle tariffe incentivanti esprime un potere di decadenza e non di autotutela, con la conseguenza che non trovano applicazione i termini e le garanzie procedimentali proprie dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il privato non può vantare alcun affidamento alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto all’incentivo.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 49,98 kW, ammesso alle tariffe del primo conto energia di cui al d.m. 28 luglio 2005, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE ne aveva dichiarato la decadenza dagli incentivi. Il gestore aveva rilevato che sul medesimo sito, in particelle contigue del catasto di un comune pugliese, insistevano altri quaranta impianti di potenza prossima ai 50 kW, tutti riconducibili a due società collegate, con particelle originate da frazionamenti successivi.

Il TAR ha respinto il ricorso, ravvisando l’artato frazionamento di un unico impianto e la mancata costituzione della cauzione definitiva prevista a pena di inammissibilità per gli impianti di potenza superiore alla soglia. La società ha proposto appello, lamentando l’errata qualificazione del provvedimento come atto di decadenza anziché di autotutela, l’inosservanza del termine di centottanta giorni, l’insussistenza della fattispecie elusiva e l’illegittima applicazione retroattiva del d.m. 5 maggio 2011.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama anzitutto i propri precedenti del 2025, resi su censure identiche proposte dalla società collegata all’appellante, e la costante giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020. Su tale base respinge il primo motivo, escludendo che il provvedimento del GSE si risolva in un mero riesame delle dichiarazioni già valutate in sede di ammissione. Il gestore ha invece svolto un’indagine complessa, che ha investito tutti i quarantuno impianti, verificando la contestualità di richieste, trasferimenti e frazionamenti, la contiguità dei siti e il collegamento societario tra i soggetti responsabili.

Il collegio sottolinea che gli elementi oggettivi e soggettivi, se singolarmente considerati privi di rilievo, fanno emergere nel loro insieme l’artato frazionamento di un unico impianto di potenza maggiore. Da ciò discende la qualificazione dell’atto come espressione del potere di decadenza e non di autotutela, con l’irrilevanza delle doglianze sul termine ragionevole e sull’affidamento. Quanto al termine di centottanta giorni, la Corte ne rileva l’inconferenza, attenendo ai procedimenti di verifica in loco, e comunque l’assenza di una previsione di perentorietà.

Sul divieto di frazionamento, i giudici di Palazzo Spada affermano che esso costituisce declinazione del generale divieto di abuso del diritto e che la sua ratio è impedire che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari. Il d.m. 5 maggio 2011 ha dunque natura meramente ricognitiva, senza alcuna applicazione retroattiva. Il richiamo al punto 3.8 delle regole applicative è respinto, trattandosi di regola operativa che esclude dal divieto solo gli impianti già esistenti e incentivati.

Nel caso concreto la Corte valorizza gli indici accertati dal gestore: la contiguità delle particelle, i frazionamenti successivi, il collegamento tra le società e il trasferimento di nove impianti a ridosso dell’entrata in esercizio. L’autonomia dei punti di connessione è dichiarata irrilevante a fronte dei plurimi indici di unicità sostanziale. La sentenza penale richiamata dall’appellante è esclusa per diversità dell’oggetto e della vicenda concreta. Ne deriva la conferma della decadenza e il rigetto integrale dell’appello, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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