Mancata proroga protezione testimoni di giustizia sindacato giudice amministrativo (TAR Lazio n. 8423 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia e i testimoni sono a termine e possono essere non prorogate quando vengano meno l’attualità e la gravità del pericolo, ovvero quando appaiano idonee altre misure di tutela, anche in ragione dell’esaurimento degli impegni processuali e della condotta dell’interessato. Il provvedimento di non proroga richiede un’istruttoria completa, che deve acquisire i pareri dell’autorità proponente e della Direzione Nazionale Antimafia. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è limitato ai profili di palese irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, non potendo sostituirsi all’apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione.
Il Fatto
Una testimone di giustizia, ammessa al programma definitivo di protezione, impugnava la delibera della Commissione Centrale che ne disponeva la mancata proroga. L’interessata deduceva violazione di legge, difetto di istruttoria e motivazione apparente del provvedimento.
L’Amministrazione resistente si costituiva instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale premette che il programma era scaduto e che sia la Direzione Distrettuale Antimafia sia la Direzione Nazionale Antimafia avevano espresso parere favorevole al graduale affievolimento delle misure, in ragione del tempo trascorso e del sostanziale esaurimento degli impegni processuali. Rileva, altresì, che la ricorrente aveva abbandonato il domicilio protetto, rifiutando anche il trasferimento disposto per ragioni di sicurezza.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo, richiamando l’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, che sancisce il principio di temporaneità e periodica rinnovazione del giudizio, e l’art. 11 del D.M. n. 161/2004, che regola la revoca o non proroga delle misure. Applica, inoltre, l’art. 8 della legge n. 6/2018, il quale prevede verifiche periodiche sull’attualità del pericolo e dispone che le misure siano mantenute fino alla cessazione del pericolo e, ove possibile, gradualmente affievolite.
La sentenza sottolinea che le valutazioni sulla sussistenza del pericolo e sull’idoneità delle misure sono rimesse alla Commissione, non spettando al giudice amministrativo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’organo competente. Tale sindacato è limitato ai vizi di palese irragionevolezza o illogicità.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie giustificano la non proroga, provvedimento adeguatamente motivato anche in relazione alla segnalazione dell’interessata alle autorità di pubblica sicurezza per l’adozione delle misure ordinarie di tutela. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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