Improcedibilità della domanda di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime e natura ricognitiva degli atti comunali (TAR Puglia n. 658 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento della proroga di una concessione demaniale marittima, ancorché subordinata a una condizione risolutiva, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il concessionario non impugni la successiva deliberazione comunale che, applicando la normativa sopravvenuta, ridetermina il termine di efficacia del rapporto concessorio, prestandovi acquiescenza. La materia della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è disciplinata da leggi-provvedimento, che conformano direttamente i rapporti in essere; gli atti adottati dagli enti locali hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che la proroga ex lege è destinata a essere superata da norme successive riguardanti il medesimo rapporto.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, impugnava la determinazione comunale del 30.12.2020 e il successivo addendum del 13.5.2021, con cui il Comune di Palagiano aveva disposto la proroga del titolo sino al 31.12.2033 ai sensi della legge n. 145/2018. La proroga era stata però subordinata alla condizione risolutiva dell’introduzione di normative contrarie o di un diverso orientamento giurisprudenziale, con obbligo di liberare l’area senza nulla pretendere. La società chiedeva la declaratoria del diritto alla proroga senza condizioni.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, è sopravvenuto il d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che ha esteso l’efficacia delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, in funzione dell’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. Il Comune, con deliberazione di Giunta n. 108/2025, ha preso atto della nuova proroga ex lege, ridefinendo il termine di efficacia del rapporto concessorio.

Il TAR ha ritenuto che tale deliberazione — non impugnata dalla ricorrente, che vi ha prestato acquiescenza — abbia sostanzialmente innovato il rapporto, determinando la carenza di interesse alla decisione del ricorso originario, ormai volto a contestare condizioni e termini superati dalla nuova regolazione. La sopravvenienza normativa ha inoltre espunto dall’ordinamento la possibilità di conseguire la proroga automatica fino al 31.12.2033.

Nel merito, il collegio ha comunque escluso la fondatezza delle censure: trattandosi di rapporto di durata, la proroga al 2033 era destinata a essere superata da norme successive che disciplinano il medesimo rapporto. Richiamando TAR Puglia Lecce, Sez. I, 16.3.2026 n. 383, il giudice ha ribadito la natura meramente ricognitiva degli atti comunali in materia, essendo la durata delle concessioni conformata direttamente da leggi-provvedimento.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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