Nuova consultazione pubblica e riapertura dei termini del procedimento di VIA (Cons. Stato n. 10180 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, la pubblicazione della documentazione integrativa con nuovo avviso al pubblico ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 segna il momento dal quale decorre il termine di conclusione del procedimento. La fase di consultazione richiamata dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 è quella comprensiva delle integrazioni documentali: solo una volta completata la documentazione sottoposta al pubblico può ripartire il termine per l’adozione del provvedimento di VIA. Le due disposizioni hanno ambiti di operatività distinti e non possono essere sovrapposte. Da tale riapertura consegue il dies a quo per il computo del termine annuale di decadenza dell’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società proponeva istanza di VIA per un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 16,455 MWp, da realizzarsi in area ricompresa nel sito di interesse nazionale. La documentazione era resa disponibile per la consultazione pubblica il 24 ottobre 2022. Nel febbraio 2023 il Ministero della Cultura richiedeva integrazioni documentali; la società le trasmetteva nell’ottobre 2023 e l’amministrazione procedente pubblicava il 31 ottobre 2023 l’avviso di avvio di una nuova consultazione ai sensi dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.
Non intervenendo il provvedimento, la società agiva avverso il silenzio dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo anche il rimborso del 50% degli oneri istruttori. Il giudice di primo grado dichiarava in parte irricevibile il ricorso per tardività, ancorando il dies a quo alla prima pubblicazione del 24 ottobre 2022, e accoglieva nel resto la domanda di rimborso. La società appellava contestando la sola statuizione di irricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal raffronto tra le due norme richiamate. L’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che dalla pubblicazione dell’avviso sul sito web decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento di VIA. L’art. 24, comma 5 disciplina invece la riapertura della consultazione a fronte di documentazione integrativa, con termini ravvicinati per osservazioni e pareri.
Secondo il Consiglio di Stato, la fase di consultazione cui rinvia l’art. 25, comma 2-bis non può che essere quella comprensiva della nuova documentazione integrativa. Solo dopo il completamento della documentazione da sottoporre al pubblico può ripartire il termine per la definizione della VIA. Le disposizioni, dunque, hanno ambiti diversi di operatività; una lettura contraria condurrebbe a definire il procedimento su un’istruttoria non completa o dilazionata nel tempo.
A conferma dell’unitarietà documentale della consultazione, la Corte esamina la nota del 23 febbraio 2023 con cui la Soprintendenza speciale aveva chiesto l’integrazione dello studio di impatto ambientale, in particolare l’approfondimento delle alternative progettuali e della qualità dell’inserimento paesaggistico. Da tale richiesta emerge che, ai fini della consultazione, era necessaria una documentazione più completa.
La nuova consultazione, pubblicata il 31 ottobre 2023, ha quindi fissato al l’8 aprile 2024 il termine di completamento della procedura. Il ricorso, notificato il 4 aprile 2025, rispetta il termine annuale dell’art. 31 cod. proc. amm. ed è pertanto tempestivo.
La sentenza di primo grado va conseguentemente riformata nella parte relativa alla dichiarata irricevibilità. Preso atto dell’inadempimento delle amministrazioni, il Collegio accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione, fatte salve le valutazioni discrezionali, a concludere il procedimento entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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