Carta docente non erogata il TAR ordina esecuzione del giudicato (TAR Emilia-Romagna n. 538 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato del giudice ordinario formatosi nei confronti dell’amministrazione scolastica, il giudice amministrativo accerta l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta docente. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata e non giustificata, integra i presupposti del rimedio di ottemperanza di cui agli artt. 112 e segg. cod. proc. amm. Una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, e decorso anche il termine assegnato dal giudice, si giustifica la nomina del Commissario ad acta. L’attività commissariale affidata a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice non dà luogo ad alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9/2024 del 18 gennaio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a rendere disponibile la Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo e per un importo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 30 maggio 2025. Chiede pertanto che sia ordinato al Ministero, all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e all’Ambito Territoriale di Reggio Emilia di provvedere entro un termine perentorio, con nomina di un Commissario ad acta. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per il rimedio di ottemperanza. Assume rilievo decisivo il contegno processuale dell’amministrazione: la mancata costituzione e la conseguente assenza di contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario.

Sul piano temporale, il Tribunale osserva che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 29 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

Accertata l’inerzia, il giudice accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, con condanna a provvedere agli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza del Ministero, con condanna al pagamento di euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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