Legittima l’asseverazione del geometra sull’assenza di calcoli statici (TAR Calabria n. 1114 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori geometra può legittimamente asseverare la non necessità dei calcoli statici quando l’intervento edilizio rientri tra le modeste costruzioni civili di cui all’art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, dovendosi valutare le difficoltà tecniche della progettazione e dell’esecuzione, non la natura del fabbricato nel suo complesso. L’art. 90 d.P.R. n. 380 del 2001 si applica solo in presenza di sopraelevazioni. La dichiarazione di conclusione dei lavori non richiede la sottoscrizione del professionista, poiché l’art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 impone il certificato di collaudo finale e la ricevuta della dichiarazione catastale, atti distinti dalla comunicazione di fine lavori.

Il Fatto

Un condomino di un edificio di Crotone diffidava il Comune ad adottare provvedimenti conseguenti all’asserita illegittimità di opere eseguite in forza di s.c.i.a. condominiale. Il ricorrente sosteneva che il mancato deposito dei calcoli statici richiesti dagli uffici rendesse illegittima la prosecuzione dei lavori e che la comunicazione di fine lavori fosse incompleta per mancanza della sottoscrizione del direttore dei lavori.

Il Comune non emanava i provvedimenti richiesti, così il condomino proponeva ricorso per silenzio inadempimento. Nel corso del giudizio l’amministrazione depositava un atto denominato «Relazione istruttoria», con cui richiamava l’asseverazione del direttore dei lavori sulla non necessità dei calcoli statici e riteneva idonea la dichiarazione di fine lavori. Il TAR, con sentenza del 21 marzo 2022, qualificava quell’atto come statuizione espressa satisfattiva dell’istanza. Il ricorrente impugnava allora la «Relazione istruttoria» con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi e dichiara il ricorso infondato. Sul primo, il ricorrente assumeva che lo studio dell’impatto statico su un edificio in cemento armato esulasse dalla competenza dei geometri. Il TAR osserva che l’art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929 affida ai geometri la progettazione e la direzione delle modeste costruzioni civili: il direttore dei lavori ha quindi legittimamente asseverato la non necessità dei calcoli statici, rientrando il compito nelle sue competenze professionali.

Il criterio per stabilire se una costruzione sia modesta, secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 23 febbraio 2015, n. 883), consiste nel valutare le difficoltà tecniche della progettazione e dell’esecuzione e le capacità occorrenti per superarle. Dalla documentazione emergeva che l’intervento riguardava solo la sostituzione della copertura del fabbricato, senza realizzazione di opere in cemento armato: l’opera rientra dunque nel perimetro assegnato ai geometri.

Il richiamo all’art. 90 d.P.R. n. 380 del 2001 non coglie nel segno, perché la rubrica della norma ne circoscrive l’applicabilità alle sole sopraelevazioni, evenienza estranea alla fattispecie.

Quanto al secondo motivo, il TAR ritiene infondata la censura sull’idoneità della dichiarazione di conclusione dei lavori priva della sottoscrizione del direttore. L’art. 23, comma 7, d.P.R. n. 380 del 2001 richiede che il progettista o un tecnico abilitato presenti un certificato di collaudo finale e la ricevuta della dichiarazione sui dati catastali. Si tratta di atti diversi dalla dichiarazione di fine lavori, che può quindi non recare la firma del professionista.

Il ricorso è respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore del Comune in € 4.000,00 oltre oneri accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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