Regolarizzazione occupazione abusiva ERP e impossidenza valutata dall’inizio dell’occupazione (Cons. Stato n. 10194 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolarizzazione delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito della non titolarità di diritti reali su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo e va valutato sin dal momento dell’occupazione, non dalla presentazione dell’istanza di sanatoria. La circostanza che l’immobile sia stato dismesso prima dell’entrata in vigore della legge regionale che ha riaperto i termini non sana il difetto originario del requisito, perché la disciplina di settore mira a impedire la regolarizzazione in favore di chi, in costanza di occupazione, era privo dei prescritti requisiti. Il diniego di regolarizzazione fondato sull’insussistenza di un requisito essenziale di legge ha natura vincolata, con conseguente non annullabilità del provvedimento per vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies, comma secondo, legge n. 241 del 1990. Appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia sul rifiuto dell’istanza di assegnazione a titolo di regolarizzazione di un alloggio già occupato, unitamente alla connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio.
Il Fatto
L’appellante aveva comunicato all’Istituto autonomo per le case popolari, nel 2003, di occupare sine titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chiedendo l’intestazione del canone di occupazione. Con due distinte istanze del 2012 aveva poi domandato la regolarizzazione del rapporto locatizio ai sensi della legge della Regione Campania n. 1 del 2012.
La commissione assegnazione alloggi aveva ritenuto le istanze inammissibili, rilevando che i richiedenti avevano occupato due alloggi, peraltro comunicanti a mezzo apertura non autorizzata, e che nel corso dell’occupazione erano stati proprietari di un alloggio in cooperativa edilizia donato ai figli nel 2003. L’Istituto aveva quindi ordinato lo sgombero e il rilascio. Il TAR Campania, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, aveva rigettato il ricorso per difetto dei requisiti di cui alla legge regionale n. 18 del 1997. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla giurisdizione. Il provvedimento impugnato non attiene alla fase esecutiva del rapporto di locazione, ma al diniego di regolarizzazione dell’occupazione abusiva: la controversia riguarda la procedura di assegnazione dell’alloggio e.r.p. e rientra quindi nella giurisdizione amministrativa. Il richiamo è a Cass. Sez. Un. n. 20589 del 2013, secondo cui la richiesta di revoca del decreto di rilascio si configura come consequenziale alla decisione sul diniego di assegnazione.
Nel merito, i motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati infondati. Dalla documentazione emerge che l’appellante, fin dal momento dell’occupazione senza titolo, era proprietario di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, circostanza dallo stesso ammessa. L’immobile è stato donato ai figli con atto del 2003, quindi prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2012, che ha riaperto i termini della regolarizzazione.
La Corte precisa che tale circostanza non impedisce l’applicazione dell’art. 2, lett. c), legge regionale n. 18 del 1997, richiamato dall’art. 2-bis introdotto dall’art. 16 della legge regionale n. 1 del 2012. La norma contempla tra i requisiti per l’assegnazione la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato nel territorio della provincia cui si riferisce il bando. Il requisito dell’impossidenza deve quindi essere valutato già al momento dell’occupazione, non dalla presentazione dell’istanza.
Ne consegue l’inammissibilità della domanda di sanatoria, perché l’immobile è stato ceduto successivamente all’occupazione. Il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, da ultimo Cons. Stato, sez. V, n. 5865 del 2018: i requisiti soggettivi e patrimoniali devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare e per tutta la durata del rapporto, dovendo la verifica investire anche i periodi pregressi dell’occupazione.
Infine, data la natura vincolata del diniego per difetto di un requisito essenziale di legge, correttamente il primo giudice ha applicato l’art. 21-octies, comma secondo, legge n. 241 del 1990, con la conseguente infondatezza dei vizi procedimentali dedotti, compresi quelli relativi alle osservazioni procedimentali e all’istanza di riesame del 2016. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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