Rischio di costruzione del concessionario autostradale e stralcio delle varianti tecniche (Cons. Stato n. 10196 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario autostradale successivamente all’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte del concedente. Il recupero dei maggiori costi è ammesso solo quando l’incremento dipenda da forza maggiore o da fatti del terzo non riconducibili a responsabilità del concessionario. Le varianti tecniche che costituiscono mere migliorie dell’infrastruttura, prive di nesso causale con eventi eccezionali e imprevedibili, non integrano la forza maggiore. Il concessionario non può decidere sua sponte quali interventi realizzare in difetto di una previa valutazione dell’amministrazione, neppure quando le economie di spesa compensino i maggiori oneri. Il relativo stralcio disposto dal concedente è legittimo.

Il Fatto

La società concessionaria gestisce alcune tratte autostradali in forza di una convenzione unica stipulata con ANAS nel 2007. Con provvedimento del 2008 l’ANAS aveva approvato il progetto esecutivo di un intervento relativo agli impianti elettrici generali di un lotto della tratta Valdastico. Nel corso dell’esecuzione dei lavori era emersa la necessità di una variante tecnica, trasmessa al Ministero nel 2012, che manteneva invariato il costo di costruzione compensando le maggiori spese con economie di pari importo.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato la perizia di variante, disponendo però lo stralcio di alcune lavorazioni per un importo complessivo di oltre un milione di euro. L’amministrazione ha ritenuto che tali opere non dipendessero da forza maggiore o da fatti del terzo e rientrassero nel rischio di costruzione a carico del concessionario ai sensi dell’art. 7 della Delibera CIPE n. 39/2007. Il TAR Lazio, previa CTU, ha accolto solo parzialmente il ricorso. La società ha proposto appello lamentando l’error in iudicando e l’omessa pronuncia su un capo di domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 7 della Delibera CIPE n. 39/2007, secondo cui il rischio di costruzione grava sul concessionario dopo l’approvazione del progetto definitivo, salvo che l’incremento del costo derivi da forza maggiore o da fatti del terzo non riconducibili alla sua responsabilità. Da tale previsione tecnica discende che non è possibile il recupero sic et simpliciter di tutti i costi, in assenza di una previa valutazione dell’amministrazione sulla sussistenza della causa di forza maggiore. Diversamente opinando, il costo dell’opera graverebbe integralmente sul concedente senza assunzione del relativo rischio.

La Corte conferma i risultati della CTU espletata in primo grado, ritenendoli espressione di un corretto inquadramento tecnico-ingegneristico e non scalfiti dalle controdeduzioni dell’appellante. Con riferimento alla protezione dalle sovratensioni, la consulenza ha escluso la correlazione tra gli interventi di integrazione e gli eventi atmosferici eccezionali, mancando un’analisi quantitativa del rischio. Si tratta quindi di una mera proposta di miglioria, che l’amministrazione ha legittimamente disatteso. Il mero aggiornamento della norma tecnica di progettazione non integra di per sé la forza maggiore, ossia una circostanza eccezionale e imprevedibile, in assenza di una specifica analisi che evidenzi la concreta possibilità delle sovratensioni.

Analoga conclusione vale per i quadri elettrici distribuiti: la CTU ha chiarito che l’intervento costituisce una miglioria non correlata agli eventi atmosferici del 2010 e 2011, i quali hanno rappresentato solo l’occasione per ripensare i quadri di bassa tensione. La valutazione dell’appellante resta congetturale e non vincola l’amministrazione. Quanto alla rete MT a 5,5 kV, l’inserimento dei resistori appare finalizzato a garantire l’intervento ottimale delle protezioni, non correlato alla mutata configurazione delle reti di distribuzione pubblica. Le ulteriori considerazioni dell’appellante sui guasti da fulminazione sono semplici congetture, che non dimostrano il rapporto causa-effetto con la forza maggiore.

Il mancato riconoscimento delle protezioni metalliche per i cavi MT riguarda una situazione ampiamente prevedibile in fase di progettazione esecutiva. L’impianto di segnalazione nebbia, poi, costituisce una miglioria per l’utenza, ma la presenza di forti banchi di nebbia nel territorio di riferimento è circostanza notoria e andava considerata in sede progettuale. La Corte esclude infine che le economie di spesa possano giustificare gli interventi, poiché il concessionario non può modificare unilateralmente le pattuizioni negoziali. Le dichiarazioni del responsabile del procedimento e degli organi consultivi operano solo nei rapporti interni con l’appaltatore. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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