Estinzione del giudizio per mancata riassunzione post sospensione ex art. 79 c.p.a (TAR Lazio n. 5196 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del giudizio disposta ai sensi dell’art. 79 c.p.a., la prosecuzione del processo richiede la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. La mancata attivazione delle parti nel termine di legge determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che il giudice è tenuto a dichiarare anche d’ufficio. La declaratoria di estinzione ha rilievo pregiudiziale ed assorbente rispetto alla sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse alla decisione, presupponendo l’improcedibilità del ricorso la permanente esistenza del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la mancata ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, deducendo numerosi vizi avverso la graduatoria unica nazionale e gli atti del procedimento concorsuale per l’anno accademico 2023/2024. Con ordinanza del 2024, il Tribunale aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 79 c.p.a., ritenendo necessaria la definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza di annullamento degli atti impugnati. Le parti erano state onerate di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato, che definiva la questione controversa, è stata pubblicata nell’ottobre 2024. Nessuna delle parti ha tuttavia presentato istanza di riassunzione nel termine indicato. Solo nel gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, depositando atto in tal senso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 80, comma 1, c.p.a., secondo cui in caso di sospensione del giudizio la prosecuzione richiede l’istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, e l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che impone la declaratoria di estinzione quando il giudizio non venga proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge.

La ripresa del processo sospeso deve avvenire su impulso di una delle parti interessate alla definizione della controversia: l’assenza di tale attivazione nel termine di legge determina l’estinzione del giudizio.

Nella fattispecie, nessuna delle parti ha presentato istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, avvenuta nell’ottobre 2024. Il Tribunale ha quindi rilevato l’integrazione della causa di estinzione, avente carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

L’esito in rito del giudizio ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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