Bocciatura di alunno con DSA legittima se il PDP è applicato (TAR Piemonte n. 688 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del consiglio di classe sulla non ammissione dello studente alla classe successiva è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per eccesso di potere. In presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento, la legittimità del provvedimento di bocciatura presuppone la predisposizione di un piano didattico personalizzato e la sua concreta applicazione mediante misure compensative e dispensative. L’eventuale omissione o insufficiente attuazione di tali misure non può condurre all’ammissione alla classe superiore, poiché difetta il presupposto del possesso delle competenze minime. L’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione: esso permane ove lo studente non abbia conseguito medio tempore il passaggio alla classe successiva.
Il Fatto
Lo studente, affetto da disturbi specifici di apprendimento sotto forma di disgrafia, frequentava il quarto anno di un liceo scientifico. Al termine dell’anno scolastico 2021/2022 il Consiglio di classe, all’unanimità, ne disponeva la non ammissione al quinto anno, rilevando il mancato raggiungimento dei requisiti minimi in numerose discipline.
Il ricorrente, per il tramite dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, impugnava il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione della disciplina sui DSA e il difetto di motivazione. L’istanza cautelare era respinta per difetto del fumus boni iuris e il provvedimento non era impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse ad agire, condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione di merito. Il ricorrente non ha impugnato l’ordinanza cautelare, non ha allegato la propria situazione scolastica e non è comparso all’udienza di discussione. A fronte di un arco temporale di cinque anni, la prova dell’interesse non è raggiunta: il ricorso è pertanto inammissibile.
Sulla scorta dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 16/2024, il Tribunale esamina comunque il merito. Il provvedimento impugnato risulta infondato. Dalla documentazione emerge che l’istituto ha predisposto e costantemente aggiornato il piano didattico personalizzato, anche in relazione alla relazione del logopedista. Le misure compensative e dispensative sono state applicate: l’alunno è stato dispensato dalla scrittura sotto dettatura, ha beneficiato di verifiche programmate e della dispensa dagli errori ortografici, rifiutando però gli strumenti informatici messi a disposizione.
Quanto alla motivazione, il Collegio richiama il principio secondo cui i provvedimenti di valutazione scolastica non richiedono diffuse argomentazioni, essendo sufficiente l’indicazione sintetica delle lacune. Il provvedimento dà conto del mancato raggiungimento dei risultati minimi, con insufficienze in inglese, filosofia, matematica, fisica e scienze.
Il Tribunale ribadisce infine che l’eventuale carenza delle misure di sostegno non può condurre all’ammissione alla classe superiore, poiché lo studente privo delle basi adeguate non è in grado di sostenere un programma di studi più gravoso. Il rischio di disaffezione scolastica deve soccombere rispetto all’esigenza di garantire un percorso formativo effettivo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.