Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 482 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso i provvedimenti con cui l’amministrazione universitaria ha dato esecuzione a una sentenza di primo grado diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la sentenza stessa sia stata riformata in appello e il ricorso del ricorrente originario sia stato respinto. In tale ipotesi viene meno l’interesse a una decisione di merito, perché l’eventuale annullamento degli atti impugnati non produrrebbe alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. La riforma della sentenza presupposta determina, infatti, la riviviscenza del provvedimento originario di approvazione degli atti della procedura selettiva, con conseguente consolidamento della posizione del controinteressato.
Il Fatto
Il ricorrente, professore universitario, aveva impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti gli atti della procedura selettiva per un posto di Professore di I fascia, indetta dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. La procedura era stata rieditata in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 76/2025, a sua volta pronunciata su ricorsi riuniti.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità del nuovo decreto rettorale di approvazione degli atti e del successivo decreto di nomina della controinteressata, nonché delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico che avevano respinto la richiesta di annullamento in autotutela. L’Ateneo e la controinteressata si costituivano eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, le parti resistenti depositavano la sentenza Cons. Stato n. 2582 del 27.03.2026, con la quale il giudice di appello, riformando la sentenza del TAR Calabria n. 76/2025, aveva respinto il ricorso del medesimo ricorrente. Veniva così meno il presupposto giuridico su cui si fondava l’intera sequenza procedimentale oggetto di impugnazione.
Il Collegio rileva che, in seguito alla riforma in appello, è divenuto operativo il Decreto n. 0005467 del 22/02/2024 con cui il Rettore aveva dichiarato vincitrice la controinteressata. Si verifica, pertanto, la riviviscenza del provvedimento originario di approvazione degli atti, con conseguente consolidamento degli effetti della procedura selettiva già conclusa.
La sopravvenuta riforma della sentenza presupposta priva il ricorrente di qualsiasi utilità concreta derivante da un eventuale annullamento degli atti impugnati. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, deve permanere per tutta la durata del giudizio: venuto meno tale requisito, il ricorso diviene improcedibile.
Il Tribunale dichiara dunque l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in linea con le dichiarazioni rese in udienza dal procuratore delegato. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della natura della res controversa.
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Nota della Redazione
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