Ordine di ripristino per occupazione abusiva del suolo pubblico è atto vincolato (Cons. Stato n. 10199 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimozione di un’occupazione abusiva del suolo pubblico, adottato per ricondurre la fruizione del bene entro i limiti assentiti dal titolo concessorio, costituisce atto vincolato. Esso non richiede l’indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico, implicite in re ipsa nel ripristino della fruizione collettiva, né una partecipazione particolarmente qualificata del privato. Il difetto della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, non ne determina l’annullamento giurisdizionale quando ricorre la regola generale dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990: l’atto è vincolato ed è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La regola del secondo periodo della stessa disposizione risulta parimenti rispettata quando le difese dell’amministrazione chiariscono i contorni di fatto e rendono evidente la natura vincolata del provvedimento. Non vi è spazio per una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati quando tale bilanciamento è già stato compiuto in sede di pianificazione del territorio.

Il Fatto

Una società che gestisce un ristorante in Roma ha realizzato opere a servizio dell’esercizio su parte del marciapiede pubblico, ampliando l’occupazione oltre i limiti del titolo in precedenza rilasciato, per una superficie di circa 24,70 mq. Con provvedimento del 6 novembre 2015 Roma Capitale le ha ordinato la rimozione dell’occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, rilevando la mancata contestazione della circostanza di fatto posta a fondamento dell’atto e la natura vincolata del provvedimento, che poteva essere adottato senza particolari ragioni di interesse pubblico. La società ha proposto appello, lamentando la violazione delle garanzie partecipative e il mancato bilanciamento degli interessi in conflitto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta il primo motivo incentrato sul mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. L’appellante sosteneva che il vizio non potesse superarsi ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, gravando sull’amministrazione l’onere di dimostrare in giudizio l’insensibilità dell’atto al vizio procedimentale.

La Corte muove da un dato pacifico: anche in appello l’esponente non ha revocato in dubbio di aver esteso l’occupazione oltre i limiti assentiti. Assume rilievo dirimente la natura vincolata dell’atto di ripristino, volto a ricondurre la fruizione del bene pubblico entro i confini rigidamente consentiti dal titolo di concessione. Da ciò deriva che il provvedimento non necessitava di specifiche ragioni di interesse pubblico, in re ipsa evidenti nel ripristino della fruizione collettiva, né di una partecipazione qualificata del privato che aveva abusivamente esteso l’occupazione.

Trova quindi applicazione la regola generale dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che impedisce l’annullamento per vizi di forma o del procedimento quando l’atto è vincolato e sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La Corte ritiene rispettata anche la regola del secondo periodo, perché le difese dell’amministrazione, sin dal primo grado, hanno chiarito i contorni di fatto e reso ancora più evidente la vincolatezza del provvedimento.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che l’amministrazione dovesse operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati. L’ente era tenuto alla stretta applicazione dei limiti di occupazione prescritti dalla scheda di dettaglio del vigente Piano di massima occupabilità (PMO) per il Municipio I. Tale comparazione era già stata compiuta dagli organi competenti in sede di pianificazione del territorio, con esiti non contestati.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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