Soppressione del reparto prevale sulla scelta della sede nel trasferimento d’autorità (Cons. Stato n. 10382 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento del militare disposto a seguito della soppressione del reparto di appartenenza conserva natura d’autorità anche quando l’Amministrazione abbia invitato l’interessato a indicare le sedi gradite e ne abbia tendenzialmente assicurato l’accoglimento, giacché ciò che rileva è la causa del movimento, da rinvenire nell’interesse pubblico alla ricollocazione del personale e non in esigenze personali o familiari. La conseguente spettanza dell’indennità di trasferimento esclude che la clausola di accettazione “senza oneri per l’Amministrazione”, apposta su modulo predisposto dall’Amministrazione, integri rinuncia valida o remissione del debito ex art. 1236 cod. civ., perché intervenuta prima che il credito entrasse nel patrimonio del militare. La posizione vantata ha natura di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, con la conseguenza che la domanda si qualifica come azione di accertamento e non richiede l’impugnazione dei provvedimenti di impiego.
Il Fatto
I ricorrenti, militari dell’Aeronautica in servizio presso un distaccamento aeroportuale, erano stati dislocati presso altri Comandi a seguito della soppressione del reparto, disposta con provvedimento di riordino della Forza Armata. Nel novembre 2018 chiedevano la corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001. L’Amministrazione confermava il diniego, richiamando l’accettazione della sede individuata “senza oneri per l’amministrazione” contenuta nei provvedimenti di impiego.
Il TAR Sardegna respingeva le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e accoglieva il ricorso, qualificando i trasferimenti come d’autorità e ritenendo non configurabile una rinuncia preventiva valida; dichiarava peraltro prescritti i crediti sorti fino al 15.11.2013. Il Ministero della Difesa proponeva appello, lamentando l’inoppugnabilità degli atti di impiego e la natura volontaria dei trasferimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la memoria di replica degli appellati, depositata in mancanza della memoria conclusionale e tardivamente, e ne esclude la valutazione. Rileva poi il giudicato interno sul capo relativo alla prescrizione, non essendo stato proposto appello incidentale.
Nel respingere le eccezioni preliminari, il Consiglio di Stato conferma che la posizione dedotta è un diritto soggettivo di carattere patrimoniale: la domanda è azione di accertamento e non involge la legittimità dell’esercizio del potere, con la conseguenza che non era necessaria la tempestiva impugnazione dei provvedimenti di trasferimento nella parte in cui li disponevano senza oneri (Cons. Stato sez. II n. 9542/2023, che richiama sez. IV n. 1470/2019).
Nel merito, la questione centrale è la qualificazione giuridica del trasferimento. Secondo l’indirizzo consolidato, è d’autorità il trasferimento disposto per perseguire in via prioritaria l’interesse dell’Amministrazione; la natura autoritativa non viene meno quando, in ragione di una rimodulazione organizzativa, il militare sia invitato a esprimere il gradimento per un’altra sede, poiché decisiva è la scelta esclusiva dell’Amministrazione di sopprimere il reparto (Cons. Stato sez. II n. 5125/2022, n. 3499/2021; sez. IV n. 4029/2020).
I trasferimenti in esame si inquadrano nella soppressione del distaccamento e rispondono dunque all’interesse pubblico. Il comportamento dell’Amministrazione di sollecitare le domande degli interessati per assicurare una ricollocazione gradita rientra nei normali obblighi di esecuzione del rapporto secondo buona fede e non muta la causa del movimento.
Quanto alla clausola “senza oneri”, la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore assume valore di rinuncia solo se rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati e con il cosciente intento di abdicarvi (Cass. civ. sez. lavoro n. 1556/2017; Cons. Stato sez. II n. 2204/2023, n. 10529/2022). Nel caso concreto la dichiarazione è apposta su modulo predisposto dall’Amministrazione e, per espressa ammissione della stessa, precede il trasferimento: manca quindi una valida rinuncia, non essendo il credito ancora entrato nel patrimonio del militare. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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