Silenzio dell’ambasciata sul visto sospeso per nulla osta inefficace (TAR Lazio n. 3536 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della sede diplomatica sulla richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato è inammissibile per carenza di interesse quando l’efficacia del nulla osta al lavoro è sospesa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024. In tale ipotesi il procedimento di competenza dell’ufficio consolare non può concludersi diversamente da un provvedimento negativo o soprassessorio, in attesa delle determinazioni degli uffici competenti. La verifica dei requisiti e delle procedure, affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro, appartiene a un procedimento strutturalmente e funzionalmente autonomo rispetto a quello volto al rilascio del visto.

Il Fatto

La parte ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di rilascio del visto per lavoro subordinato. Espone di aver chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica e di aver presentato formale diffida senza alcun riscontro.

Deduce la violazione dei termini di conclusione del procedimento e chiede, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Ambasciata di provvedere. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si costituisce e deposita una relazione della Sede diplomatica, che dà atto della novella normativa e della conseguente impossibilità di concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sussistenza dell’interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio. Rileva che l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, entrato in vigore l’11 ottobre 2024 e convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, disciplina in modo puntuale la materia.

Il comma 1 esclude l’applicazione dell’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998 per le domande di nulla osta provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta, subordinando il rilascio del nulla osta alla previa verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il comma 2 sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione.

Il comma 3 individua gli Stati destinatari della disciplina con decreto del Ministro degli affari esteri. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, i commi 1 e 2 si applicano alle domande e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Nel caso concreto, trattandosi di cittadino pakistano, l’efficacia del nulla osta risulta sospesa fino all’eventuale conferma dello Sportello unico. Il procedimento di competenza della Sede diplomatica, in mancanza di un nulla osta efficace, non potrebbe concludersi che con un provvedimento negativo o soprassessorio. L’ufficio consolare non può che prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti.

Il Collegio precisa che gli accertamenti imposti dal decreto si collocano in un procedimento collegato ma autonomo rispetto a quello del visto. Ne deriva l’esclusione dell’interesse della parte ricorrente alla conclusione del procedimento e all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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