Applicazione retroattiva del nuovo regolamento durante il periodo transitorio: annullata la diffida (TAR Lazio n. 6228 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È irricevibile, per tardività, l’impugnazione di un regolamento proposta oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora le disposizioni in esso contenute siano immediatamente lesive e direttamente desumibili dal contenuto dell’atto, senza necessità di successivi atti applicativi. La richiesta di autorizzazione presentata da un operatore del settore ai sensi del nuovo regime regolatorio, già entrato in vigore, non integra acquiescenza al provvedimento lesivo, configurandosi come prudenziale adeguamento al mutato contesto normativo e non come accettazione definitiva della disciplina contestata. La diffida ministeriale che intimi l’annullamento di un’attività formativa e il ritiro degli attestati rilasciati ha natura provvedimentale ed è autonomamente impugnabile. È illegittima, per violazione della disciplina transitoria e dell’affidamento degli operatori, la diffida che applichi il nuovo regime regolatorio a un’attività formativa svoltasi integralmente nel corso del periodo transitorio previsto dal regolamento stesso.
Il Fatto
La Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ente autorizzato sin dal 2010 al rilascio dei brevetti di assistente bagnanti, ha impugnato la nota ministeriale del 12 agosto 2025 con cui è stata diffidata a procedere all’annullamento del corso di formazione svolto presso una propria affiliazione, con contestuale ritiro degli attestati rilasciati. Unitamente alla diffida, la ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 85 del 2024, recante il nuovo regolamento per la formazione al salvamento acquatico, quale atto presupposto. La Federazione ha dedotto che il nuovo assetto regolatorio sarebbe lesivo, richiedendo qualifiche tecniche rilasciate esclusivamente nell’ambito di un soggetto concorrente, e che la diffida sarebbe stata adottata in violazione della disciplina transitoria che consentiva la prosecuzione dell’attività per dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato preliminarmente l’eccezione di irricevibilità del ricorso avverso il regolamento, ritenendola fondata. Il decreto ministeriale è stato pubblicato il 27 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2024, mentre il ricorso è stato notificato l’11 settembre 2025. Secondo la giurisprudenza amministrativa, le disposizioni regolamentari immediatamente lesive vanno impugnate nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla pubblicazione, termine ampiamente superato nel caso di specie, non potendo la lesività essere ricollegata alla successiva diffida. L’impugnazione del regolamento è stata pertanto dichiarata irricevibile per tardività.
Il Tribunale ha poi respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che l’acquiescenza idonea a determinare la perdita dell’interesse all’impugnazione presuppone un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di contestare l’atto. La richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente si colloca nel quadro del nuovo sistema regolatorio già in vigore ed è riconducibile all’esigenza di continuità dell’attività, configurandosi come adeguamento prudenziale e non come accettazione definitiva.
Quanto alla natura della diffida, il Collegio ha escluso la tesi della natura meramente ricognitiva sostenuta dalle resistenti. L’atto intimava l’annullamento del corso e il ritiro degli attestati, con termine perentorio, presentando un contenuto dispositivo idoneo a incidere direttamente sulla sfera giuridica della ricorrente. La diffida è stata quindi qualificata come atto amministrativo autonomamente impugnabile.
Esaminando il merito, il Tribunale ha accertato che il corso oggetto della diffida, con gli esami finali svoltisi il 23 aprile 2025, era stato completato prima della scadenza del periodo transitorio, fissato al 30 giugno 2025. L’amministrazione aveva tuttavia applicato il nuovo regime a un’attività formativa esauritasi integralmente nel periodo transitorio, impedendo alla ricorrente di operare secondo la disciplina previgente. Tale applicazione è stata ritenuta contrastante con la disciplina transitoria e lesiva dell’affidamento degli operatori, legittimati a proseguire l’attività fino alla scadenza del termine regolamentare.
La diffida è stata pertanto annullata per violazione della disciplina transitoria, con compensazione delle spese di lite. Il ricorso è stato accolto limitatamente all’impugnazione della diffida e dichiarato irricevibile per la parte relativa al regolamento.
Nota della Redazione
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