Danno da ritardo e da illegittimo vincolo culturale: decadenza e nesso causale (TAR Molise n. 101 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo si propone, a pena di decadenza, entro centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine annuale successivo al termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm.. Il termine è di decadenza e non di prescrizione, dovendosi coordinare con l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.. Il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo per provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale è ammissibile se proposto entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.. Nel merito, il nesso di causalità e il giudizio di spettanza vanno verificati in concreto: se il bene della vita non sarebbe stato conseguito neppure in assenza dell’atto illegittimo, la pretesa risarcitoria è infondata.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare già adibito a cinema-teatro, chiede il risarcimento del danno derivante dalla condotta della Soprintendenza, articolata in due momenti: la mancata conclusione di due procedimenti di dichiarazione di interesse culturale avviati nel 2012 e nel 2013, e l’apposizione del vincolo con decreto ministeriale n. 30/2015, poi annullato con sentenza del TAR Molise n. 340/2016, confermata dal Consiglio di Stato n. 6166/2017.
Secondo la tesi attorea, tale condotta avrebbe fatto sfumare plurimi contratti preliminari di vendita e impedito il rilascio del permesso di costruire necessario alla trasformazione dell’immobile, con gravi perdite economiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la domanda ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., ritenendo che l’illecito dedotto non abbia struttura unitaria ma si segmenti in due distinte fattispecie: l’inerzia dell’Amministrazione e la lesione da provvedimento illegittimo. Elemento di frattura è l’intervallo di circa due anni tra la scadenza dei primi due procedimenti e la nuova istanza di permesso di costruire.
Quanto alla prima fattispecie, il termine di conclusione del procedimento, fissato in 120 giorni dal d.P.R. n. 231/2010, era scaduto il 12 ottobre 2012 per il primo avvio e il 14 agosto 2013 per il secondo. La ricorrente avrebbe potuto attivare i rimedi contro il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. e l’azione risarcitoria nel termine decadenziale. Il ricorso, notificato il 27 novembre 2018, è pertanto inammissibile in parte qua, in linea con l’indirizzo di C.G.A.R.S. n. 33/2018. In via subordinata, il credito sarebbe comunque prescritto.
La seconda fattispecie è invece ammissibile: il ricorso è stato notificato esattamente allo scadere dei 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 6166/2017, avvenuto il 29 giugno 2018, coerentemente con l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm..
Nel merito, però, la domanda è infondata. L’annullamento in autotutela del permesso di costruire formatosi per silentium si fondava su ragioni edilizie e urbanistiche del tutto estranee al vincolo culturale, tra cui l’assenza di asseverazione, la violazione delle distanze ex art. 9 d.m. n. 1444/1968 e la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 30/2009, intervenuta con Corte cost. n. 185/2016. Il progetto non sarebbe stato assentibile neppure in assenza del vincolo, difettando così il nesso causale e la spettanza dell’utilità perseguita, secondo il canone del «più probabile che non» richiamato dalla giurisprudenza.
Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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