Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Toscana n. 101 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità del gravame per difetto sopravvenuto di interesse. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice amministrativo la valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese: quando dagli atti risulti che l’esame nel merito delle censure avrebbe condotto al rigetto, le spese di giudizio sono poste a carico del ricorrente. Il giudice può fondare tale valutazione sugli esiti del parallelo accertamento penale e sulla documentazione versata in atti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Toscana una pluralità di provvedimenti adottati nei suoi confronti dagli organi di pubblica sicurezza: il decreto del Prefetto recante divieto di detenere armi e munizioni con obbligo di consegna, il decreto del Questore di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009 in relazione al reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., e il connesso verbale di ritiro cautelativo delle armi e della licenza.

Nel corso del giudizio il ricorrente, in data 5 dicembre 2023, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. L’Amministrazione resistente si è opposta alla compensazione, invocando l’accoglimento della propria posizione in ordine alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta caduta dell’interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile. La questione giuridica centrale non riguardava dunque il merito dei provvedimenti di pubblica sicurezza, ma la regolazione delle spese in presenza di una sopravvenuta improcedibilità.

Su questo punto il Tribunale ha richiamato il principio della soccombenza virtuale. La rinuncia all’interesse non comporta automaticamente la compensazione: il giudice deve verificare, con un giudizio ipotetico, quale sarebbe stato l’esito del merito. Solo in tal modo la parte che avrebbe visto respinte le proprie doglianze non trae vantaggio dalla scelta di non coltivare il ricorso.

Il Collegio ha quindi esaminato la documentazione versata in atti e ha valorizzato il più ampio accertamento compiuto in sede penale. Ha richiamato l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Prato con cui è stata emessa una misura cautelare di divieto di avvicinamento e di comunicazione a carico del ricorrente, nell’ambito del procedimento per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., e la successiva sentenza di condanna alla pena di otto mesi.

Su tali basi il Tribunale ha ritenuto che un esame nel merito delle censure articolate avrebbe condotto al rigetto del ricorso, anche in coerenza con il respingimento della domanda cautelare. Ha conseguentemente posto le spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidandole nell’importo indicato in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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