Decadenza da concessione demaniale per morosità e canone settuplicato: illegittimità (TAR Liguria n. 101 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione demaniale marittima, le controversie concernenti la sola determinazione del quantum del canone e dell’imposta, involgenti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., mentre resta devoluta al giudice amministrativo la domanda di annullamento del provvedimento di decadenza, espressione di potere discrezionale a tutela dell’interesse pubblico. Il potere di dichiarare la decadenza per morosità ex art. 47, comma 1, lett. d) cod. nav. va esercitato secondo i canoni di ragionevolezza e congruità e nel rispetto degli obblighi di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. È pertanto illegittima la decadenza disposta a fronte di un canone più che settuplicato, della pronta contestazione del concessionario e della sua offerta di adempimento parziale, non perfezionatasi per ragioni meramente organizzative dell’ufficio. In pendenza della controversia sul canone, il concessionario è tenuto al pagamento con riserva di ripetizione o, almeno, di una parte della maggior somma.
Il Fatto
Il ricorrente, esercente l’attività di spettacolo viaggiante, è titolare dal 2018 di una concessione demaniale marittima per la collocazione di un gioco per bambini su un lato di una piazza comunale, nelle stagioni primaverile ed estiva. Il canone annuale, originariamente pari a € 354,00 oltre imposta regionale di € 88,50, per l’anno 2022 è stato determinato in € 2.698,75, oltre imposta di € 676,44.
Ricevuta la richiesta di pagamento, il concessionario ha subito contestato l’aumento, chiedendo il ricalcolo in applicazione della legge n. 337/1968 e deducendo l’antieconomicità dell’attività. Il Comune, rappresentata l’immodificabilità del canone fissato dal Ministero, ha dichiarato la decadenza della concessione per mancato versamento. Il ricorrente ha impugnato le note di pagamento e il decreto decadenziale davanti al TAR, che in sede cautelare aveva sospeso l’efficacia dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia del Demanio. Richiamando l’art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a., il Collegio distingue le controversie sui canoni e corrispettivi, rimesse al giudice ordinario, da quelle che coinvolgono la qualificazione del rapporto o l’esercizio di poteri autoritativi. Poiché le censure avverso le note del 2023 attengono esclusivamente al quantum degli oneri concessori, la controversia rientra in parte qua nella cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, con parziale inammissibilità del ricorso.
Resta invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda di annullamento del provvedimento di decadenza, atto di esercizio di un potere discrezionale finalizzato alla tutela del pubblico interesse. Rispetto a tale domanda l’Agenzia del Demanio è però priva di legittimazione passiva: ai sensi degli artt. 104 e 105 d.lgs. n. 112/1998 e della legge regionale n. 13/1999, la gestione del demanio marittimo spetta ai Comuni, e l’atto è stato emanato dall’ente locale all’esito del procedimento ex art. 47 cod. nav., senza alcuna partecipazione dell’Agenzia, che va estromessa.
Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 4680 del 2021) sul potere di decadenza per morosità, che deve essere esercitato secondo ragionevolezza e nel rispetto della buona fede e della collaborazione procedimentale. Il Comune avrebbe dovuto valutare la gravosità della posizione del concessionario, destinatario di un canone più che settuplicato, la sua pronta reazione in giudizio e l’offerta di adempimento parziale, non perfezionatasi per le perplessità dell’ufficio legate all’immodificabilità del modello ministeriale. A fronte di una condotta corretta e diligente, l’Amministrazione avrebbe dovuto soprassedere alla decadenza.
Il Collegio precisa infine che, se la controversia sul canone perdura, il concessionario deve pagare con riserva di ripetizione o versare almeno parte della maggior somma, potendo utilizzare il modello F24 Elide compilato manualmente, senza necessità di forzare il programma del portale ministeriale. Il ricorso è quindi dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione, con translatio judicii ex art. 11 c.p.a., e per il resto accolto, con annullamento della decadenza. Le spese sono compensate verso l’Agenzia e dichiarate irripetibili verso il Comune, con refusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.